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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 26

NORME PER IL PARTO NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE, NELLE CASE DI MATERNITÀ E A DOMICILIO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 27

Art. 7
Parto nelle strutture ospedaliere
1. Le strutture ospedaliere pubbliche e private realizzano le condizioni strutturali ed organizzative per consentire, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 della L.R. n. 27 del 1989, il più stretto rapporto tra genitori e neonato, con particolare riferimento alla permanenza nel medesimo ambiente di madre e bambino, ai fini della continuità del rapporto familiare affettivo anche durante il periodo di ospedalizzazione.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di autorizzazione ed accreditamento, le strutture ospedaliere pubbliche e private, per garantire la libertà di scelta della donna riguardo ai modi del parto e per attuare le finalità di cui al comma 1, riorganizzano i propri presidi deputati all'assistenza ostetrico-ginecologica e neonatale per realizzare i seguenti obiettivi:
a) spazi singoli per l'evento travaglio-parto-nascita;
b) camere di degenza costituite da non più di due letti provvisti di relative culle;
c) collegamenti funzionali tra le strutture ostetriche e quelle dedicate all'assistenza neonatale;
d) programmi organizzativi tesi a favorire la continuità assistenziale.
3. È garantito l'accesso del padre o di altra persona con cui la gestante desideri condividere l'evento del parto.

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