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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 26

NORME PER IL PARTO NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE, NELLE CASE DI MATERNITÀ E A DOMICILIO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 27

Art. 9
Speciali raccomandazioni
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della tutela della maternità e delle modalità di assistenza alla gravidanza, al parto ed al puerperio, si ispira alle raccomandazioni relative alla tecnologia appropriata per la nascita emanate dall'OMS.
2. La Regione s'impegna a promuovere la pratica dell'allattamento al seno tramite la corretta informazione e sensibilizzazione della donna in gravidanza e l'avvicinamento immediato a tal fine della madre e del neonato fin dal parto.
3. Nel rispetto del diritto di libera scelta della donna sulle modalità e lo svolgimento del parto, particolare attenzione e garanzie devono essere riservate alle eventuali richieste di parto indolore, mediante tecniche e modalità aggiornate di analgesia.

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