Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 14/08/1998 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 20/12/2013
Art. 2
Luoghi dove partorire
1. Per favorire il graduale superamento della ospedalizzazione generalizzata, la donna, debitamente informata sull'evento e sulle tecniche da adottare, liberamente può scegliere di partorire:
a) nelle strutture ospedaliere;
b) nelle case di maternità;
c) a domicilio.