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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale14/08/1998

Data di pubblicazione della legge modificante : 20/12/2013

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 26

NORME PER IL PARTO NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE, NELLE CASE DI MATERNITÀ E A DOMICILIO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 27

Art. 3
Informazione e garanzie
1. Al fine di garantire l'informazione e la tutela della donna, fatte salve le iniziative che la Regione vorrà assumere, le Aziende sanitarie predispongono ed attivano strumenti informativi specifici, anche in collaborazione con associazioni di volontariato ed organizzazioni del privato sociale interessate, tesi a diffondere sia tra la popolazione che tra gli operatori socio-sanitari la conoscenza degli aspetti clinici, tecnico-organizzativi e normativi sul percorso nascita e sull'evento parto.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con apposita direttiva criteri e modalità attuative del percorso nascita e dell'evento parto, sotto il profilo tecnico- organizzativo e prevedendo anche indicazioni a garanzia di un adeguato collegamento con le strutture ospedaliere e con i servizi di emergenza-urgenza.
3. Sulla base di tale direttiva, le Aziende sanitarie sono impegnate ad attivare percorsi organizzativi ed amministrativi per garantire su tutto il territorio regionale l'assistenza alle gestanti che richiedono di partorire a domicilio o in casa di maternità, fatte salve le condizioni di sicurezza per la madre ed il bambino. In particolare devono essere assicurati:
a) la disponibilità di personale ostetrico nel periodo previsto per il parto, garantendo comunque la continuità del rapporto assistenziale;
b) il collegamento con le strutture ospedaliere e con i servizi di emergenza-urgenza;
c) l'adeguata assistenza alla donna nei primi giorni del puerperio;
d) la visita pediatrica nella prima giornata di vita e la tempestiva esecuzione degli screening neonatali.

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