LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28
PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO- ALIMENTARE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 14 agosto 1998
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione, in attuazione della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, concernente norme per l'esercizio delle funzioni regionali in agricoltura, promuove il miglioramento della competitività dei sistemi agro-alimentari orientato alla qualità dei prodotti, alla sicurezza dei processi produttivi ed alla tutela dell'ambiente e della salute.
2. La Regione, in aderenza alle politiche dell'Unione Europea, persegue altresì lo sviluppo integrato ed equilibrato delle aree rurali, preserva e valorizza al loro interno il ruolo ed il carattere multifunzionale delle aziende agricole in funzione della tutela del tessuto economico, sociale e culturale, del paesaggio e della biodiversità.
3. La Regione sostiene la rete dei servizi di supporto allo sviluppo delle imprese e dei sistemi agro- alimentari e ne orienta l'azione alla qualificazione ed al coordinamento dei soggetti delle filiere produttive ed al rafforzamento delle capacità imprenditoriali delle aziende agricole.
4. La Regione disciplina gli strumenti di programmazione dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare e promuove, in particolare attraverso la concessione di contributi, le attività di:
a) studio, ricerca e sperimentazione;
b) assistenza tecnica, supporti per l'assistenza tecnica, ivi compresa la divulgazione;
c) formazione dei tecnici dei servizi di sviluppo;
d) informazione, documentazione e formazione.
Art. 2
Programma poliennale dei Servizi
1. La Regione, per la programmazione degli interventi previsti dalla presente legge, adotta il programma poliennale dei servizi di sviluppo al sistema agro- alimentare, sentita la Consulta agraria regionale istituita ai sensi dell'art. 14 della L.R. 15/97 e, per quanto le compete, la Commissione regionale per il settore agroalimentare biologico istituita dall'art. 3 della L.R. 2 agosto 1997, n. 28.
2. Il programma poliennale, che costituisce articolazione del Programma Regionale di Sviluppo Agricolo, Agroindustriale e Rurale previsto dall'articolo 12 della L.R. n. 15 del 1997, è approvato dal Consiglio Regionale.
3. Le Province concorrono alla definizione del programma poliennale nell'ambito del Comitato di coordinamento di cui al comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 15 del 1997.
Art. 3
Attuazione del programma poliennale
1. Il programma poliennale è attuato attraverso piani stralcio annuali approvati dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione annuale.
2. I piani stralcio annuali sono costituiti dai progetti, anche di durata poliennale, ammessi a contributo e presentati entro i termini fissati dalla Giunta, secondo quanto previsto dal comma 7.
3. L'inserimento nel piano stralcio della prima annualità dei progetti poliennali e la concessione del relativo contributo comportano:
a) la verifica della congruità alle linee programmatiche regionali dell'intero sviluppo progettuale;
b) la quantificazione, distintamente per singola annualità, della spesa massima ammissibile e del relativo contributo.
Detto inserimento determina la priorità per l'accesso ai contributi per le successive annualità di progetto.
4. La concessione dei contributi relativi alle annualità successive, nei limiti delle disponibilità complessivamente recate dal bilancio regionale, può essere disposta dal Direttore Generale Agricoltura, sulla base della verifica dello stato di realizzazione delle attività relative alle annualità precedenti, anche in pendenza dell'approvazione del piano stralcio annuale di competenza.
5. Non sono ammessi progetti presentati da soggetti che, trascorsi quattro mesi dalla data prevista, non abbiano rendicontato uno o più progetti ammessi a contributo negli anni precedenti o per i quali siano stati avviati procedimenti sanzionatori o revocatori ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della L.R. n. 15 del 1997. La durata dell'esclusione è prevista fino ad un massimo di cinque anni così come disposto dal citato art. 18 della L.R. n. 15 del 1997.
6. Il richiedente che ha presentato il progetto deve produrre un'autocertificazione in cui dichiari che il medesimo non ha ottenuto altri finanziamenti.
7. La Giunta regionale per la predisposizione dei piani stralcio stabilisce:
a) le modalità e i termini di presentazione, le spese ammissibili, i criteri di valutazione e le percentuali di contribuzione relativi ai progetti di competenza regionale;
b) la ripartizione delle risorse fra progetti interprovinciali o regionali e progetti provinciali, sulla base dei progetti presentati dai soggetti titolati;
c) le modalità di incarico ad esperti esterni ai quali si ricorra per la valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca di importo superiore ai 200 mila Euro; per progetti di importo inferiore ai 200 mila Euro, la valutazione tecnico-scientifica sarà fornita da un apposito Comitato tecnico nominato dalla Giunta regionale;
d) le modalità ed i tempi di predisposizione dei piani stralcio;
e) i criteri di ripartizione fra le Province delle risorse finanziarie, da destinare all'attività di assistenza tecnica, che devono tenere conto della produzione lorda vendibile agricola e indotto, della superficie agraria utilizzata, considerando le aree svantaggiate, del numero di aziende con prospettive di sviluppo e di eventuali progetti speciali o obiettivi specifici inseriti nel Programma regionale di sviluppo;
f) le modalità di rendicontazione, controllo, monitoraggio e valutazione delle attività incentivate.
8. L'entità del contributo per l'attività di assistenza tecnica è rimodulata in funzione dell'acquisizione, da parte degli operatori, delle conoscenze diffuse nell'ambito dei programmi.
9. Le Province concorrono alla predisposizione dei piani stralcio nell'ambito del Comitato tecnico-amministrativo di cui al comma 2 dell'art. 11 della L.R. n. 15 del 1997.
10. La Giunta regionale può commissionare, anche in concorso con altri soggetti pubblici o privati, ricerche di carattere strategico per il sistema agro-alimentare regionale, nell'ambito delle attività di cui al comma 4 dell'art. 1, di norma attraverso la pubblicazione di appositi bandi pubblici. L'approvazione del relativo progetto ne determina l'inclusione nel piano stralcio per gli importi corrispondenti.
11. Le Province attuano il programma poliennale dei servizi attraverso il programma provinciale dei servizi di sviluppo agro-alimentare costituito dai progetti integrati per l'assistenza tecnico-economica alle imprese e dai supporti di livello provinciale ammessi a contributo.