LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28
PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione, in attuazione della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, concernente norme per l'esercizio delle funzioni regionali in agricoltura, promuove il miglioramento della competitività dei sistemi agro-alimentari orientato alla qualità dei prodotti, alla sicurezza dei processi produttivi ed alla tutela dell'ambiente e della salute.
2. La Regione, in aderenza alle politiche dell'Unione Europea, persegue altresì lo sviluppo integrato ed equilibrato delle aree rurali, preserva e valorizza al loro interno il ruolo ed il carattere multifunzionale delle aziende agricole in funzione della tutela del tessuto economico, sociale e culturale, del paesaggio e della biodiversità.
3. La Regione sostiene la rete dei servizi di supporto allo sviluppo delle imprese e dei sistemi agro-alimentari e ne orienta l'azione alla qualificazione ed al coordinamento dei soggetti delle filiere produttive ed al rafforzamento delle capacità imprenditoriali delle aziende agricole.
4. La Regione disciplina gli strumenti di programmazione dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare e promuove, in particolare attraverso la concessione di contributi, le attività di:
a) studio, ricerca e sperimentazione;
b) assistenza tecnica, supporti per l'assistenza tecnica, ivi compresa la divulgazione;
c) formazione dei tecnici dei servizi di sviluppo;
d) informazione, documentazione e formazione.
Art. 2
Programma poliennale dei Servizi
1. La Regione, per la programmazione degli interventi previsti dalla presente legge, adotta il programma poliennale dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare, sentita la Consulta agraria regionale istituita ai sensi dell'art. 14 della L.R. 15/97 e, per quanto le compete, la Commissione regionale per il settore agroalimentare biologico istituita dall'art. 3 della L.R. 2 agosto 1997, n. 28.
2. Il programma poliennale, che costituisce articolazione del Programma Regionale di Sviluppo Agricolo, Agroindustriale e Rurale previsto dall'articolo 12 della L.R. n. 15 del 1997, è approvato dal Consiglio Regionale.
3. Le Province concorrono alla definizione del programma poliennale nell'ambito del Comitato di coordinamento di cui al comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 15 del 1997.
Art. 3
Attuazione del programma poliennale
1. Il programma poliennale è attuato attraverso piani stralcio annuali approvati dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione annuale.
2. I piani stralcio annuali sono costituiti dai progetti, anche di durata poliennale, ammessi a contributo e presentati entro i termini fissati dalla Giunta, secondo quanto previsto dal comma 7.
3. L'inserimento nel piano stralcio della prima annualità dei progetti poliennali e la concessione del relativo contributo comportano:
a) la verifica della congruità alle linee programmatiche regionali dell'intero sviluppo progettuale;
b) la quantificazione, distintamente per singola annualità, della spesa massima ammissibile e del relativo contributo.
Detto inserimento determina la priorità per l'accesso ai contributi per le successive annualità di progetto.
4. La concessione dei contributi relativi alle annualità successive, nei limiti delle disponibilità complessivamente recate dal bilancio regionale, può essere disposta dal Direttore Generale Agricoltura, sulla base della verifica dello stato di realizzazione delle attività relative alle annualità precedenti, anche in pendenza dell'approvazione del piano stralcio annuale di competenza.
5. Non sono ammessi progetti presentati da soggetti che, trascorsi quattro mesi dalla data prevista, non abbiano rendicontato uno o più progetti ammessi a contributo negli anni precedenti o per i quali siano stati avviati procedimenti sanzionatori o revocatori ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della L.R. n. 15 del 1997. La durata dell'esclusione è prevista fino ad un massimo di cinque anni così come disposto dal citato art. 18 della L.R. n. 15 del 1997.
6. Il richiedente che ha presentato il progetto deve produrre un'autocertificazione in cui dichiari che il medesimo non ha ottenuto altri finanziamenti.
7. La Giunta regionale per la predisposizione dei piani stralcio stabilisce:
a) le modalità e i termini di presentazione, le spese ammissibili, i criteri di valutazione e le percentuali di contribuzione relativi ai progetti di competenza regionale;
b) la ripartizione delle risorse fra progetti interprovinciali o regionali e progetti provinciali, sulla base dei progetti presentati dai soggetti titolati;
c) le modalità di incarico ad esperti esterni ai quali si ricorra per la valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca di importo superiore ai 200 mila Euro; per progetti di importo inferiore ai 200 mila Euro, la valutazione tecnico-scientifica sarà fornita da un apposito Comitato tecnico nominato dalla Giunta regionale;
d) le modalità ed i tempi di predisposizione dei piani stralcio;
e) i criteri di ripartizione fra le Province delle risorse finanziarie, da destinare all'attività di assistenza tecnica, che devono tenere conto della produzione lorda vendibile agricola e indotto, della superficie agraria utilizzata, considerando le aree svantaggiate, del numero di aziende con prospettive di sviluppo e di eventuali progetti speciali o obiettivi specifici inseriti nel Programma regionale di sviluppo;
f) le modalità di rendicontazione, controllo, monitoraggio e valutazione delle attività incentivate.
8. L'entità del contributo per l'attività di assistenza tecnica è rimodulata in funzione dell'acquisizione, da parte degli operatori, delle conoscenze diffuse nell'ambito dei programmi.
9. Le Province concorrono alla predisposizione dei piani stralcio nell'ambito del Comitato tecnico-amministrativo di cui al comma 2 dell'art. 11 della L.R. n. 15 del 1997.
10. La Giunta regionale può commissionare, anche in concorso con altri soggetti pubblici o privati, ricerche di carattere strategico per il sistema agro-alimentare regionale, nell'ambito delle attività di cui al comma 4 dell'art. 1, di norma attraverso la pubblicazione di appositi bandi pubblici. L'approvazione del relativo progetto ne determina l'inclusione nel piano stralcio per gli importi corrispondenti.
11. Le Province attuano il programma poliennale dei servizi attraverso il programma provinciale dei servizi di sviluppo agro-alimentare costituito dai progetti integrati per l'assistenza tecnico-economica alle imprese e dai supporti di livello provinciale ammessi a contributo.
Titolo II
ATTIVITÀ DI STUDIO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE
Capo I
Organizzazione della domanda di ricerca
Art. 4
Attività
1. La Regione sostiene la domanda di ricerca emergente dai comparti produttivi agro-alimentari; a tal fine concede contributi per:
a) l'organizzazione della domanda di ricerca;
b) la qualificazione delle strutture organizzative, limitatamente alle reti ed ai collegamenti telematici, alla documentazione scientifica, all'attivazione di sistemi di qualità e di aggiornamento del personale.
Beneficiari
1. I beneficiari dei contributi previsti dall'art. 4 sono gli enti organizzatori della ricerca iscritti nell'elenco di cui al comma 4.
2. Ai fini dell'accesso ai contributi, si considerano enti organizzatori della ricerca organismi di rilievo regionale in possesso delle seguenti caratteristiche:
a) avere una sede operativa in Emilia-Romagna ed essere aperti a tutti i soggetti delle filiere agro-alimentari;
b) realizzare attività di organizzazione dei programmi di ricerca e coordinare e garantire la diffusione dei risultati direttamente o attraverso affidamento a terzi;
c) reinvestire eventuali utili in programmi di ricerca di interesse generale.
3. È accordata priorità ai programmi presentati da enti che rappresentano produttori di almeno quattro province detentori di almeno un terzo della produzione lorda vendibile dei comparti di competenza.
4. La Regione, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, istituisce l'elenco degli enti organizzatori della ricerca secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale; l'elenco suddetto viene aggiornato con cadenza almeno triennale.
Art. 6
Misura dei contributi
1. Il contributo massimo, calcolato in percentuale della spesa ammissibile, è il seguente:
a) 100% per le attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4;
b) 80% per le attività di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 4.
Capo II
Studio, ricerca e sperimentazione
Art. 7
Attività
1. La Regione concede, anche in concorso con altri soggetti pubblici o privati, contributi per:
a) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni, finalizzate esclusivamente allo sviluppo e all'utilizzazione delle conoscenze scientifiche per l'innovazione imprenditoriale e per la messa a punto di prodotti innovativi e di nuove tecnologie nelle filiere dei prodotti dell'agricoltura, delle foreste, degli allevamenti ittici e della pesca, e nella gestione dell'ecosistema agrario, anche realizzate in raccordo con analoghe attività promosse a livello nazionale e comunitario e che siano direttamente funzionali alle esigenze del sistema agro-alimentare della Regione. Si considerano compresi in tale ambito gli studi economici e i programmi di ricerca riguardanti l'organizzazione aziendale e lo sviluppo rurale;
b) la organizzazione degli interventi e la diffusione dei risultati della ricerca;
c) la predisposizione di progetti di ricerca transnazionali da sottoporre all'Unione Europea nell'ambito dei programmi specifici;
d) la realizzazione di opere ed acquisto di attrezzature destinate esclusivamente e permanentemente alle attività di ricerca e di sperimentazione agricola.
2. I programmi relativi al settore agro-alimentare biologico sono sottoposti al parere della Commissione istituita dall'art. 3 della L.R. 2 agosto 1997, n. 28, concernente norme per il settore agroalimentare biologico.
3. I risultati degli studi, delle ricerche e delle sperimentazioni promosse dalla presente legge, da chiunque realizzati, sono a disposizione delle imprese comunitarie secondo criteri non discriminatori, conformemente alla disciplina comunitaria.
4. La presente legge concorre al finanziamento di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse generale, che non provochino distorsioni della concorrenza, siano coerenti con la disciplina comunitaria per la ricerca e soddisfino le condizioni previste dagli accordi internazionali.
Art. 8
Beneficiari
1. I beneficiari dei contributi previsti alla lettera a) del comma 1 dell'art. 7 sono:
a) università, istituti sperimentali a finalità agricola, agroindustriale e rurale, istituti e centri del Consiglio nazionale delle ricerche ed altri soggetti pubblici e privati nazionali ed esteri di comprovata qualificazione nel settore della ricerca agro-alimentare;
b) gli enti organizzatori della ricerca, limitatamente a temi o settori di ricerca non sviluppati da altri soggetti o in assenza di una specializzazione corrispondente ai temi proposti;
c) piccole e medie imprese agro-alimentari e cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e loro consorzi, con stabilimenti dislocati nel territorio regionale, che soddisfino alle condizioni previste dall'art. 12 punto 1 del Reg. (UE) 951/97 e successive modificazioni;
d) le aziende agrarie sperimentali ed i laboratori assimilati, iscritti nell'elenco di cui al comma 5.
2. I beneficiari dei contributi previsti alla lettera b) del comma 1 dell'art. 7 sono gli enti organizzatori della ricerca, con il coinvolgimento dei soggetti attuatori delle attività di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. I beneficiari dei contributi previsti alla lettera c) del comma 1 dell'art. 7 sono:
a) università, istituti sperimentali a finalità agricola, agroindustriale e rurale, istituti e centri del Consiglio nazionale delle ricerche ed altri soggetti pubblici e privati di comprovata qualificazione nel settore della ricerca agro- alimentare;
b) gli enti organizzatori della ricerca;
c) piccole e medie imprese agro-alimentari e cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e loro consorzi, con stabilimenti dislocati nel territorio regionale, che soddisfino alle condizioni previste dall'art. 12 punto 1 del Reg. (UE) 951/97 e successive modificazioni;
d) le aziende agrarie sperimentali ed i laboratori assimilati iscritti nell'elenco di cui al comma 5.
4. I beneficiari dei contributi previsti alla lettera d) del comma 1 dell'art. 7 sono le aziende agrarie sperimentali ed i laboratori assimilati iscritti nell'elenco di cui al comma 5.
5. La Regione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce l'elenco delle aziende agrarie sperimentali e dei laboratori assimilati, secondo criteri di economicità, di efficacia e di funzionalità organizzativa e le modalità applicative stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 9
Misura dei contributi
1. Il contributo massimo, calcolato in percentuale della spesa ammissibile, è il seguente:
a) 90% per le attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 7; il contributo può essere elevato al 100% per ricerche di iniziativa regionale di cui al comma 10 dell'art. 3;
b) 100% per le attività di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 7;
c) 50% per le attività di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 7;
d) 100% per le attività di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 7.
2. La Regione, nel caso in cui la utilizzazione a fini di ricerca delle opere e delle attrezzature di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 7 sia inferiore al periodo di ammortamento, finanzia esclusivamente la quota relativa all'utilizzazione delle stesse per il progetto di ricerca.
Art. 10
Priorità
1. La Regione stabilisce condizioni di priorità a favore dei programmi integrati che prevedono la collaborazione di più soggetti della filiera e, a parità di condizioni qualitative, di quelli presentati dagli enti organizzatori della ricerca.
2. La Regione stabilisce condizioni di priorità ai soggetti attuatori, di cui all'art. 8, che si sottopongono a periodica valutazione scientifica nazionale o internazionale.
3. La Regione può stabilire condizioni di priorità a favore dei soggetti proponenti sulla base della capacità di autofinanziamento del progetto per il quale si chiede il contributo.
Titolo III
ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA E DIVULGAZIONE
Capo I
Assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale
Art. 11
Attività di competenza regionale
1. Qualora la dimensione o il rilievo dei progetti di assistenza tecnica proposti dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 12 superi il livello provinciale, la Regione eroga contributi per la realizzazione di:
a) attività di assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale;
b) supporti per l'assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale, compresa la divulgazione;
c) attività di coordinamento dell'assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale.
2. La Regione sostiene, attraverso l'assegnazione di specifiche risorse finanziarie, e coordina le attività relative all'assistenza tecnica di livello provinciale che rientrano nelle linee del Programma poliennale dei servizi, ivi compresi i relativi supporti.
3. La Regione può commissionare la realizzazione di supporti per l'assistenza tecnica di interesse particolare con gare pubbliche.
Art. 12
Beneficiari
1. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1 dell'art. 11 sono i seguenti soggetti a condizione che la relativa base sociale e l'ambito di intervento superino la dimensione provinciale:
a) associazioni aventi per scopo l'assistenza tecnica riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia;
b) cooperative o altre persone giuridiche costituite da produttori agricoli che detengono il prodotto o sono titolari di un rapporto contrattuale con i produttori che demandano ad essi attività di servizio;
c) gli enti organizzatori della ricerca, le aziende agrarie sperimentali ed i laboratori assimilati, limitatamente alle attività di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 11.
Art. 13
Misura dei contributi
1. Il contributo massimo, calcolato in percentuale della spesa ammissibile, è il seguente:
a) 80% per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 11;
b) 100% per le attività di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 11.
Art. 14
Modalità di attuazione dei progetti regionali ed interprovinciali
1. Le Province concorrono alle seguenti attività nell'ambito del Comitato di Coordinamento di cui al comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 15 del 1997:
a) selezione dei progetti interprovinciali e regionali, da attuarsi sulla base dei criteri definiti dalla Giunta Regionale nell'ambito di quanto previsto al comma 7 dell'art. 3;
b) individuazione delle Province a cui affidare il coordinamento, la gestione e il controllo dei singoli progetti interprovinciali.
2. Qualora non si raggiunga un'intesa in ordine all'individuazione delle Province prevista dalla lettera b) del comma 1, è compito della Regione individuare la titolarità della gestione organizzativa e operativa dei progetti e dei controlli.
Capo II
Assistenza tecnica di livello provinciale
Art. 15
Attività di competenza provinciale
1. Le Province utilizzano le risorse annualmente assegnate dalla Regione per l'erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione, nell'esercizio finanziario corrispondente, di:
a) attività di assistenza tecnica di livello provinciale;
b) supporti per l'assistenza tecnica di livello provinciale, compresa la divulgazione;
c) attività di coordinamento dell'assistenza tecnica di livello provinciale;
d) acquisto di attrezzature informatiche, canoni e licenze d'uso di programmi per lo sviluppo agricolo, di collegamento alla rete Internet e di servizi telematici, formazione specifica sull'uso dei programmi e sui servizi telematici.
2. Si considerano utilizzate, ai fini della presente legge, le somme assegnate alle Province per le quali le Province medesime abbiano assunto, entro l'esercizio di assegnazione, formale e specifico atto di impegno con esplicito riferimento all'atto regionale di riparto.
Art. 16
Beneficiari
1. I beneficiari dei contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 15 sono:
a) associazioni aventi per scopo l'assistenza tecnica riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia;
b) cooperative o altre persone giuridiche costituite da produttori agricoli che detengono il prodotto o sono titolari di un rapporto contrattuale con i produttori che demandano ad essi attività di servizio;
c) gli enti organizzatori della ricerca, le aziende agrarie sperimentali ed i laboratori assimilati limitatamente alle attività di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell'art. 15.
2. I beneficiari dei contributi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 15 sono i produttori agricoli singoli o associati.
Art. 17
Misura dei contributi
1. Il contributo massimo, calcolato in percentuale della spesa ammissibile, è il seguente:
a) 80% per le attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 15;
b) 100% per le attività di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 15;
c) 50% per le attività di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 15.
Art. 18
Modalità di attuazione del Programma provinciale dei servizi di sviluppo agro-alimentare
1. Le Province, in attuazione del programma poliennale dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare, definiscono gli obiettivi dei progetti, le modalità e i tempi di presentazione, i criteri e le priorità per la selezione, le percentuali di contributo e le modalità di erogazione e provvedono ai controlli sull'utilizzo dei contributi concessi.
2. Le Province trasmettono alla Regione il programma provinciale dei servizi di sviluppo agro-alimentare di cui al comma 11 dell'art. 3.
3. Le Province possono attivare funzioni di coordinamento fra i diversi progetti approvati.
4. Le Province, nell'ambito della assegnazione di cui all'art. 23, per l'attuazione del programma poliennale e per particolari esigenze operative connesse ad iniziative di carattere strategico per il sistema agro-alimentare provinciale, possono promuovere e finanziare direttamente iniziative nell'ambito delle attività di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 15.
Titolo IV
ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, DOCUMENTAZIONE E FORMAZIONE
Art. 19
Informazione e documentazione
1. La Regione assume iniziative per facilitare l'accesso degli operatori alle conoscenze scientifiche, tecniche ed economiche nel settore agro-alimentare.
2. La Regione promuove altresì la realizzazione di strumenti di documentazione ed aggiornamento rivolti a tecnici e operatori del settore agro-alimentare.
3. La Regione realizza le attività di cui al presente articolo direttamente ovvero in collaborazione con soggetti singoli, strutture o enti di comprovata esperienza e professionalità nel settore oggetto di intervento.
Art. 20
Formazione professionale
1. La Regione promuove e sostiene le attività per la formazione iniziale, superiore e continua degli addetti al settore agro-alimentare e dei tecnici impegnati nei servizi di sviluppo. Le attività di formazione sono regolate dalla L.R. 24 luglio 1979, n. 19, concernente la formazione alle professioni, e successive modifiche.
2. La Regione favorisce l'integrazione fra i progetti di assistenza tecnica e le attività di formazione professionale; riconosce altresì priorità alle tematiche dello sviluppo imprenditoriale, della qualità, della salute dei consumatori e della tutela dell'ambiente.
3. La Regione favorisce, assumendone integralmente l'onere finanziario o attraverso l'erogazione di contributi, gli interscambi di tecnici e imprenditori agricoli, nell'ambito di progetti formativi che coinvolgono enti e associazioni di altri Paesi.
Titolo V
ATTIVITÀ DI SUPPORTO INFORMATIVO
Art. 21
Istituzione di una rete regionale d'informazione contabile agricola
1. La Regione istituisce, in conformità alle disposizioni del Regolamento n. 79/65/CEE, della Decisione CEE 81/51B e dei relativi provvedimenti di recepimento adottati a livello nazionale, una rete regionale d'informazione contabile ed analisi economica in agricoltura, con finalità di documentazione statistica di tipo economico e di supporto all'assistenza tecnica, economica e gestionale agli imprenditori agricoli.
2. La rete regionale opera in collegamento con la rete nazionale d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Unione Europea (R.I.C.A.) ed in conformità ai programmi statistici regionale e nazionale.
3. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta una direttiva di attuazione che definisce gli aspetti metodologici e organizzativi della rete regionale d'informazione contabile.
4. La Regione per l'acquisizione dei dati necessari alla realizzazione della rete contabile può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati che detengono in modo sistematico e completo la documentazione contabile per conto degli agricoltori.
5. La Regione può erogare contributi alle aziende che aderiscono alla rete regionale d'informazione contabile agricola. L'entità del contributo è parametrata alla dimensione economica dell'azienda, non può superare di due volte l'incentivo previsto dai regolamenti comunitari vigenti in materia e non è in ogni caso cumulabile con altri benefici ricevuti dalle aziende allo stesso titolo.
6. Al fine di incentivare la partecipazione alla rete contabile regionale, le richieste dei benefici connessi all'esercizio dell'attività agricola verranno esaminate attribuendo, a parità di condizioni, priorità alle istanze presentate dagli agricoltori che aderiscono alla rete di informazione contabile agricola.
Art. 22
Analisi e valutazione del sistema agro-alimentare regionale
1. La Regione effettua rilevazioni, elaborazioni e studi per l'analisi e la valutazione del sistema agro-alimentare regionale; a tal fine può stipulare convenzioni ed affidare incarichi a soggetti pubblici e privati.
2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, la Regione può predisporre, anche in collaborazione con altri organismi, un rapporto annuale sul sistema agro-alimentare dell'Emilia Romagna.
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 23
Assegnazione alle Province dei fondi per l'assistenza tecnica
1. Il riparto delle risorse finanziarie destinate alle attività di assistenza tecnica di livello provinciale tiene conto della capacità di spesa e di raggiungimento degli obiettivi, secondo gli indirizzi regionali nonché delle risorse destinate ai diversi ambiti provinciali in attuazione dei progetti di livello interprovinciale e regionale.
2. Ai fini della presente legge, l'utilizzazione da parte delle Province in successivi esercizi finanziari di eventuali economie accertate in sede di consuntivo finale dell'attività annuale realizzata, con riferimento alle somme erogate dalla Regione nell'ambito della corrispondente assegnazione, è subordinata alla preventiva comunicazione alla Regione stessa che ne terrà conto nel disporre i futuri riparti.
Art. 24
Controlli e verifiche a consuntivo
1. La Regione e le Province provvedono ai controlli in relazione alle competenze attribuite; la liquidazione finale è comunque subordinata alla verifica della corrispondenza dell'attività svolta con quella ammessa.
2. L'Amministrazione regionale dispone la liquidazione a saldo dei contributi concessi sulla base di specifiche dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese ai sensi della normativa vigente, da parte degli stessi beneficiari, in ordine alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività ammesse a contributo.
3. L'Amministrazione regionale effettua, di norma, a campione, controlli e verifiche sulla documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute e sul raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto finanziato.
Art. 25
Enti organizzatori della ricerca, aziende sperimentali e laboratori assimilati
1. In attesa della attuazione di quanto disposto al comma 4 dell'art. 5 possono ricevere contributi, quali enti organizzatori della ricerca, il Centro Ricerche produzioni vegetali (CRPV S.c.a r.l.) ed il Centro ricerche produzioni animali (CRPA S.p.a.).
2. È riconosciuta la funzione del Centro Studi Aziendali (C.S.A.) nella definizione e attuazione di programmi di ricerca nel comparto dell'economia agraria.
3. In attesa della attuazione di quanto disposto al comma 5 dell'art. 8, possono ricevere contributi per attività sperimentali l'azienda agraria sperimentale "Vittorio Tadini" di Piacenza, l'azienda agraria sperimentale "Mario Marani" di Ravenna, il Consorzio Provinciale per la valorizzazione della produzioni agricole "Mario Neri" di Imola (Bo), l'azienda sperimentale "Stuard" di Parma, l'azienda sperimentale "Martorano 5" di Cesena, l'azienda sperimentale "Modenese" di Modena, l'azienda sperimentale "Terre Naldi" Soc. Cons. a r.l. - Polo scientifico e di servizi vitivinicolo in Tebano (Faenza), il Consorzio Volontario per la Valorizzazione Agricola e Zootecnica dell'Appennino per l'Azienda "S. Lucia", il Consorzio di Bonifica di II Grado per il Canale Emiliano Romagnolo (CER) e il Centro di Assistenza Tecnologica in Enologia e Viticoltura (CATEV).
Art. 26
Riapertura dei termini
1. La Giunta regionale, limitatamente al primo anno di applicazione della presente legge, può riaprire i termini per la presentazione dei progetti per la definizione del Piano stralcio annuale per i soggetti che prima dell'entrata in vigore della presente legge non presentavano i requisiti di accesso ai contributi regionali.
Art. 27
Procedimenti in corso
1. I procedimenti attivati sulla base della L.R. 16 maggio 1988, n. 19 "Ricerca e Innovazione in agricoltura" e della L.R. 10 dicembre 1990, n. 52 "Finanziamento dei programmi provinciali di sviluppo agricolo e modifica dell'art. 15 della L.R. 9 maggio 1988, n. 17" sono conclusi secondo le procedure previste nelle predette leggi e nei relativi atti amministrativi di finanziamento.
2. I beneficiari di contributi o finanziamenti concessi ai sensi della L.R. n. 19 del 1988 e della L.R. n. 52 del 1990 sono autorizzati a rendicontare secondo le procedure in vigore al momento della concessione del contributo o finanziamento o della stipula della convenzione.
Art. 28
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.
Art. 29(1)
Esame Comunitario
1. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione dal giorno successivo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione Unione Europea, ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato.
Art. 30
Disposizioni di attuazione
1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale stabilisce, in applicazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 , i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.
Art. 31
Abrogazioni
1.
La L.R. 16 maggio 1988, n. 19 "Ricerca e Innovazione in agricoltura" è abrogata.
2.
La L.R. 10 dicembre 1990, n. 52 "Finanziamento dei programmi provinciali di sviluppo agricolo e modifica dell'art. 15 della L.R. 9 maggio 1988, n. 17" è abrogata.
3.
L'art. 15 della L.R. 9 maggio 1988, n. 17, è abrogato.
Note del Redattore:
L'esito positivo dell'esame comunitario è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 del 18 marzo 1999.