LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28
PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 30
Disposizioni di attuazione
1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale stabilisce, in applicazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 , i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.
Note del Redattore:
L'esito positivo dell'esame comunitario è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 del 18 marzo 1999.