LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28
PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Titolo IV
ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, DOCUMENTAZIONE E FORMAZIONE
Art. 19
Informazione e documentazione
1. La Regione assume iniziative per facilitare l'accesso degli operatori alle conoscenze scientifiche, tecniche ed economiche nel settore agro-alimentare.
2. La Regione promuove altresì la realizzazione di strumenti di documentazione ed aggiornamento rivolti a tecnici e operatori del settore agro-alimentare.
3. La Regione realizza le attività di cui al presente articolo direttamente ovvero in collaborazione con soggetti singoli, strutture o enti di comprovata esperienza e professionalità nel settore oggetto di intervento.
Art. 20
Formazione professionale
1. La Regione promuove e sostiene le attività per la formazione iniziale, superiore e continua degli addetti al settore agro-alimentare e dei tecnici impegnati nei servizi di sviluppo. Le attività di formazione sono regolate dalla L.R. 24 luglio 1979, n. 19, concernente la formazione alle professioni, e successive modifiche.
2. La Regione favorisce l'integrazione fra i progetti di assistenza tecnica e le attività di formazione professionale; riconosce altresì priorità alle tematiche dello sviluppo imprenditoriale, della qualità, della salute dei consumatori e della tutela dell'ambiente.
3. La Regione favorisce, assumendone integralmente l'onere finanziario o attraverso l'erogazione di contributi, gli interscambi di tecnici e imprenditori agricoli, nell'ambito di progetti formativi che coinvolgono enti e associazioni di altri Paesi.
Note del Redattore:
L'esito positivo dell'esame comunitario è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 del 18 marzo 1999.