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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28

PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 dicembre 1998 n. 43

Art. 8
Beneficiari
1. I beneficiari dei contributi previsti alla lettera a) del comma 1 dell'art. 7 sono:
a) università, istituti sperimentali a finalità agricola, agroindustriale e rurale, istituti e centri del Consiglio nazionale delle ricerche ed altri soggetti pubblici e privati nazionali ed esteri di comprovata qualificazione nel settore della ricerca agro-alimentare;
b) gli enti organizzatori della ricerca, limitatamente a temi o settori di ricerca non sviluppati da altri soggetti o in assenza di una specializzazione corrispondente ai temi proposti;
c) piccole e medie imprese agro-alimentari e cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e loro consorzi, con stabilimenti dislocati nel territorio regionale, che soddisfino alle condizioni previste dall'art. 12 punto 1 del Reg. (UE) 951/97 e successive modificazioni;
d) le aziende agrarie sperimentali ed i laboratori assimilati, iscritti nell'elenco di cui al comma 5.
2. I beneficiari dei contributi previsti alla lettera b) del comma 1 dell'art. 7 sono gli enti organizzatori della ricerca, con il coinvolgimento dei soggetti attuatori delle attività di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. I beneficiari dei contributi previsti alla lettera c) del comma 1 dell'art. 7 sono:
a) università, istituti sperimentali a finalità agricola, agroindustriale e rurale, istituti e centri del Consiglio nazionale delle ricerche ed altri soggetti pubblici e privati di comprovata qualificazione nel settore della ricerca agro- alimentare;
b) gli enti organizzatori della ricerca;
c) piccole e medie imprese agro-alimentari e cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e loro consorzi, con stabilimenti dislocati nel territorio regionale, che soddisfino alle condizioni previste dall'art. 12 punto 1 del Reg. (UE) 951/97 e successive modificazioni;
d) le aziende agrarie sperimentali ed i laboratori assimilati iscritti nell'elenco di cui al comma 5.
4. I beneficiari dei contributi previsti alla lettera d) del comma 1 dell'art. 7 sono le aziende agrarie sperimentali ed i laboratori assimilati iscritti nell'elenco di cui al comma 5.
5. La Regione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce l'elenco delle aziende agrarie sperimentali e dei laboratori assimilati, secondo criteri di economicità, di efficacia e di funzionalità organizzativa e le modalità applicative stabiliti dalla Giunta regionale.

Note del Redattore:

L'esito positivo dell'esame comunitario è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 del 18 marzo 1999.

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