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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1998, n. 29

MODIFICHE ALLA L.R. 28 DICEMBRE 1992 N. 49 RECANTE "NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SANITARIE DI CUI ALLA LEGGE 15 OTTOBRE 1990, N. 295 Sito esterno E DEI COLLEGI MEDICI DI CUI ALL'ART. 20 DELLA LEGGE 2 APRILE 1968, N. 482 Sito esterno"

(Legge di pura modifica agli artt. 3 e 4 della L.R. 28 dicembre 1992 n. 49)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 117 del 17 settembre 1998

Art. 1
1.
La lett. b) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. 28 dicembre 1992, n. 49 è così modificata:
"b) un medico specialista delle discipline neurologiche o psicologiche per gli accertamenti relativi alle condizioni psichiche qualora il richiedente risulti sprovvisto di certificazione specialistica idonea ed esaustiva rilasciata, di norma, in data non anteriore a mesi 6 rispetto alla data di accertamento da parte della Commissione sanitaria; ".

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