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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1998, n. 29

MODIFICHE ALLA L.R. 28 DICEMBRE 1992 N. 49 RECANTE "NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SANITARIE DI CUI ALLA LEGGE 15 OTTOBRE 1990, N. 295 Sito esterno E DEI COLLEGI MEDICI DI CUI ALL'ART. 20 DELLA LEGGE 2 APRILE 1968, N. 482 Sito esterno"

(Legge di pura modifica agli artt. 3 e 4 della L.R. 28 dicembre 1992 n. 49)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 117 del 17 settembre 1998

INDICE

Art. 1 - Modifica all'art. 3 della L.R. 49/92
Art. 2 - Modifica all'art. 4 della L.R. 49/92
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
La lett. b) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. 28 dicembre 1992, n. 49 è così modificata:
"b) un medico specialista delle discipline neurologiche o psicologiche per gli accertamenti relativi alle condizioni psichiche qualora il richiedente risulti sprovvisto di certificazione specialistica idonea ed esaustiva rilasciata, di norma, in data non anteriore a mesi 6 rispetto alla data di accertamento da parte della Commissione sanitaria; ".
Art. 2
1.
Il comma 3 dell'art. 4 della L.R. 28 dicembre 1992, n. 49 è così modificato:
"3. Il Collegio è integrato da un medico specialista nelle discipline neurologiche o psichiatriche dipendente dall'Azienda sanitaria locale, per gli accertamenti relativi alle condizioni psichiche degli invalidi, unicamente nei casi di cui all'art. 3, comma 3, lett. b). ".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 15 settembre 1998 ANTONIO LA FORGIA

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