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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 6 ottobre 1998

Art. 21
Competenze
1. In materia di trasporto ferroviario regionale e locale competono alla Regione tutte le funzioni programmatorie, amministrative e di finanziamento non mantenute allo Stato ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno.
2. La Regione, nell'esercizio delle sue competenze, persegue il miglioramento delle prestazioni del trasporto ferroviario e l'integrazione con il trasporto nazionale, con i sistemi di mobilità urbana e locale, con i sistemi di trasporto aereo e marittimo, nonchè con i sistemi di gestione della logistica delle merci.
3. La programmazione e la progettazione del servizio ferroviario dell'area metropolitana bolognese è effettuata d'intesa con la Provincia e il Comune di Bologna, tenendo conto del livello dei servizi minimi ferroviari individuato negli accordi sottoscritti con Stato e FS SpA.
4. L'esercizio delle funzioni relative alla rete e ai servizi non già in concessione alla Società Ferrovie dello Stato SpA, ha luogo a seguito della stipula degli accordi di programma con lo Stato e dell'emanazione dei relativi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsti dall'art. 8, commi 3 e 4, del D.Lgs 422/1997 Sito esterno.
5. L'esercizio delle funzioni relative ai servizi già in concessione alla Società Ferrovie dello Stato SpA decorre a seguito della stipula degli accordi e dell'emanazione dei decreti previsti dal D.Lgs 422/1997 Sito esterno.

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