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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 6 ottobre 1998

Art. 22
Rete ferroviaria
1. Fanno parte integrante della rete ferroviaria regionale le infrastrutture e gli impianti di qualunque genere, necessari per l'esercizio del trasporto ferroviario, ivi comprese le stazioni, le fermate e i centri di interscambio passeggeri e merci, collocati sulla rete stessa a seguito di conferimento alla Regione dallo Stato.
2. La Regione affida la gestione della rete di norma attraverso lo strumento della concessione a terzi e secondo le procedure previste dall'art. 13. La durata della concessione è compresa tra un minimo di nove anni e un massimo di trenta.
3. La Giunta regionale provvede al rilascio della concessione determinando le condizioni di funzionalità, sicurezza, affidabilità, nonchè le condizioni per l'accesso alla rete stessa nel rispetto dei principi ispiratori della direttiva 91/440/CEE, e in particolare quello della separazione della rete e dei servizi.
4. Il gestore della rete ferroviaria può esercitare anche servizi di trasporto passeggeri e merci, purchè in via non esclusiva, entro i limiti e alle condizioni previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e in particolare dall'art. 23.

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