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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 6 ottobre 1998

Art. 23
Servizi ferroviari di competenza regionale
1. La Regione affida la gestione dei servizi ferroviari e dei sistemi innovativi ad essi strettamente connessi di norma attraverso lo strumento della concessione a terzi e secondo le procedure previste dall'art. 13. La durata massima della concessione per i servizi è fissata in nove anni.
2. I gestori dei servizi ferroviari hanno accesso alla rete regionale alle condizioni previste dall'art. 22 comma 3, e alla rete nazionale secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 5 del D.Lgs 422/1997 Sito esterno.
3. La Giunta regionale provvede al rilascio delle concessioni nonchè alla stipula dei contratti di servizio per i servizi minimi.

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