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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 6 ottobre 1998

Art. 33
Contributi per il riequilibrio e la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale
1. La Regione concede contributi per il riequilibrio finalizzati a:
a) riequilibrio degli standard dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale;
b) maggiori oneri di esercizio derivanti dall'integrazione modale;
c) maggiori oneri eventualmente derivanti dall'esercizio di trasporti in contesti specifici aventi carattere di eccezionalità e temporaneità.
2. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ai soggetti previsti ai commi 2 e 3 dell'art. 32.
3. La Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, determina i criteri di attribuzione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 tenendo conto:
a) delle caratteristiche della domanda di mobilità, con riferimento al contesto urbano e territoriale in cui viene svolto il servizio;
b) della individuazione di standard di offerta correlati alle caratteristiche territoriali, insediative e socio- economiche dei singoli bacini di traffico;
c) della necessità di dare adeguato riconoscimento alle soluzioni innovative;
d) dell'adozione da parte degli enti locali di provvedimenti organizzativi o finanziari concorrenti con quelli regionali;
e) della limitazione temporale dell'intervento.
4. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1, la Giunta regionale determina i criteri di attribuzione, tenuto conto delle caratteristiche di eccezionalità dell'intervento e della durata delle condizioni che lo motivano.
5. Con le deliberazioni di cui ai commi 3 e 4, la Giunta regionale stabilisce altresì le modalità di presentazione delle domande, di erogazione dei contributi, di controllo successivo nonchè le fattispecie e le modalità di revoca.

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