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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 6 ottobre 1998

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 24
Classificazione dei servizi
1. In relazione al territorio interessato i servizi di trasporto autofilotranviario si articolano in:
a) servizi urbani: servizi con elevata frequenza, fermate ravvicinate, di norma sviluppati su itinerari preindividuati caratterizzati da un continuo abitativo, anche se appartenente a comuni diversi;
b) servizi di bacino o interbacino: servizi con itinerario preindividuato, frequenza non elevata, fermate non ravvicinate, interessanti rispettivamente uno o più bacini di traffico anche se l'itinerario ricade parzialmente oltre il confine regionale;
c) servizi transfrontalieri: servizi di breve raggio interessanti il territorio della Regione e della Repubblica di S. Marino.
2. Per servizio pubblico di linea si intende un servizio adibito normalmente al trasporto collettivo di persone, bagagli e pacchi, avente lo scopo di collegare due o più località ed effettuato con itinerario, orari e tariffe prestabiliti e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone. Ogni singolo itinerario determina una distinta linea.
3. In relazione alle finalità e agli utilizzi i servizi di trasporto si distinguono in servizi pubblici di linea e in servizi pubblici non di linea.
4. I servizi pubblici di linea si distinguono in:
a) regolari, quando l'offerta risulta indifferenziata, l'orario e l'itinerario individuato, eventualmente anche in una articolazione variabile, la frequenza e la tariffa predeterminata;
b) specializzati, quando l'offerta risulta preindividuata e riservata di norma a categorie specifiche di utenti e la tariffa risulti remunerativa del costo effettivo del servizio;
c) di gran turismo, quando abbiano finalità esclusivamente turistiche con tariffa remunerativa del costo.
5. Sono servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea. Rientrano tra questi:
a) i servizi in aree montane ai sensi dell'art. 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 Sito esterno;
b) i servizi di cui all'art. 14, commi 4 e 5, del D.Lgs 422/1997 Sito esterno;
c) i servizi di taxi e di noleggio con conducente come definiti rispettivamente agli artt. 2 e 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 Sito esterno;
d) i servizi a contratto, caratterizzati dal fatto che trasportano gruppi costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso, anche se effettuati con una certa frequenza.
Art. 25
Forme d'esercizio
1. I servizi autofilotranviari di linea per trasporto persone sono gestiti nelle forme previste dalle norme comunitarie, statali e regionali.
2. L'ente competente all'istituzione dei servizi autofilotranviari definisce lotti di servizio da affidare in gestione, individuati in relazione a previsioni di economicità, efficienza ed efficacia.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 45 per la disciplina della fase transitoria, l'affidamento avviene attraverso le procedure concorsuali definite dall'art. 13.
Art. 26
Istituzione dei servizi
1. L'atto istitutivo dei servizi ne definisce la classificazione ai sensi dell'art. 24 e, previa valutazione della domanda di trasporto, nelle sue componenti qualitative e quantitative, nonchè delle implicazioni sul piano finanziario, stabilisce:
a) la durata, comunque non eccedente i nove anni;
b) l'itinerario dei servizi e l'elenco delle fermate;
c) il programma di esercizio e l'indicazione del tipo e delle caratteristiche dei veicoli da impiegare;
d) l'eventuale natura temporanea o sperimentale del servizio.

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