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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 6 ottobre 1998

Capo II
COMPETENZE E DELEGHE
Art. 27
Competenze regionali
1. Nella materia del trasporto autofilotranviario la Regione esercita funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di finanziamento.
2. Allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, quando non espressamente attribuite ad altri organi, provvede la Giunta regionale.
3. La Regione definisce gli strumenti e i metodi per il monitoraggio dei servizi dal punto di vista della quantità, qualità, efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
Art. 28
Competenze delle Province e dei Comuni
1. Spettano alle Province e ai Comuni, secondo le rispettive competenze, tutte le funzioni non espressamente riservate alla Regione dal D.Lgs 422/1997 Sito esterno e dalla presente legge.
2. Le Province esercitano le funzioni previste dalla presente legge in materia di trasporto pubblico locale. In particolare sono delegate alle Province le funzioni relative alla programmazione di bacino e tutte le funzioni relative ai servizi autofilotranviari di bacino, interbacino, urbani intercomunali e transfrontalieri, ivi comprese:
a) l'istituzione e l'affidamento della gestione dei servizi e della costruzione delle opere pubbliche necessarie;
b) la verifica e il controllo qualitativo e quantitativo sullo svolgimento dei servizi;
c) il coordinamento dei servizi operanti sul territorio;
d) la zonizzazione del territorio ai fini tariffari;
e) le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 85 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, riguardanti l'approvazione dei regolamenti relativi ai servizi di noleggio con conducente, con qualsiasi mezzo esercitati, e di taxi.
3. La titolarità della delega per i servizi autofilotranviari di interbacino è attribuita alla Provincia nella quale si svolge la parte prevalente del servizio, o comunque risulti prevalente l'interesse economico del trasporto, e viene esercitata d'intesa con gli altri soggetti interessati.
4. Restano nella competenza dei Comuni le funzioni stabilite dalle leggi statali in materia di servizi autofilotranviari che si svolgono integralmente nel loro territorio.
5. Sono delegate ai Comuni e alle Province, in relazione al territorio interessato, le funzioni amministrative regionali relative agli impianti a fune di ogni tipo per trasporto di persone e merci in servizio pubblico, comprese quelle di cui al DPR 11 luglio 1980, n. 753 Sito esterno, e DM 15 marzo 1982 n. 706.
6. Per gli impianti a fune aventi estensione interprovinciale, le funzioni amministrative di competenza regionale sono delegate alla Provincia nella quale è sita la stazione di partenza, d'intesa con l'altra Provincia interessata.
7. Le funzioni relative alla sicurezza, non mantenute in capo allo Stato ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera b) del D.Lgs 422/1997 Sito esterno, sono delegate all'ente competente per l'istituzione e l'affidamento in gestione dei servizi.
8. Le Province, i Comuni e le Agenzie locali, nell'ambito delle proprie competenze, stipulano i contratti di servizio con i gestori nel rispetto dell'art. 16.
9. Le Province e i Comuni possono procedere all'affidamento coordinato di servizi autofilotranviari e di servizi complementari per la mobilità, anche ai fini previsti dall'art. 17 del D.Lgs 422/1997 Sito esterno.

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