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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 6 ottobre 1998

Capo II
IL SISTEMA TARIFFARIO E SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 39
Sistema tariffario
1. La Regione persegue anche attraverso il sistema tariffario la massima integrazione tra i diversi modi di trasporto.
2. La Giunta regionale determina i criteri che regolano il sistema tariffario del trasporto pubblico regionale e locale e progressivamente attua la riforma del sistema tariffario caratterizzato dalla zonizzazione del territorio regionale e dall'applicazione di sistemi tecnologici gestionali flessibili e integrati.
3. La Giunta regionale stabilisce i tipi dei titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari di riferimento da applicarsi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale.
4. Le Province e i Comuni regolano le tariffe autofilotranviarie tenendo conto dei livelli di cui al comma 3 e con riferimento anche al vincolo di mantenimento dell'equilibrio economico delle imprese di gestione.
5. E' vietata la gratuità del trasporto, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.
Art. 40
Condizioni di trasporto e sanzioni amministrative
1. Le condizioni di trasporto sono stabilite dalle imprese di gestione in apposito regolamento di servizio, nel rispetto delle norme di legge, e devono essere portate a conoscenza del pubblico in modo permanente.
2. Il regolamento è trasmesso all'ente affidante e assume valore dopo due mesi dall'inoltro in assenza di rilievi.
3. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.
4. La violazione degli obblighi indicati al comma 3 comporta:
a) il pagamento dell'importo relativo alla tariffa di corsa semplice per il servizio già usufruito;
b) la sanzione amministrativa non inferiore a 40 e non superiore a 150 volte la tariffa ordinaria in vigore relativa alla prima fascia tariffaria; l'importo della sanzione è arrotondato alle 1.000 lire superiori;
c) il pagamento dell'importo corrispondente al valore del titolo abusivamente utilizzato, nel caso di utilizzo di titolo di viaggio contraffatto o alterato, oltre a quanto previsto alla lettera b) e fatta salva l'azione penale.
5. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano anche quando l'utente, titolare di abbonamento nominativo, non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore. Nel caso in cui lo stesso presenti il documento di viaggio entro i successivi cinque giorni, purchè il documento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione, si applica una sanzione pecuniaria nella misura di un terzo dell'importo minimo previsto al comma 4. Su detto importo è operata la riduzione a un terzo prevista dall'art. 13 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21.
6. Il pagamento delle somme, dovute per le violazioni di cui alla presente legge, può essere effettuato nella misura minima indicata alla lettera b) del comma 4 immediatamente nelle mani dell'agente accertatore all'atto della contestazione, ovvero entro i successivi cinque giorni nella sede del soggetto affidatario del servizio di trasporto pubblico o anche a mezzo di versamento in conto corrente postale. Decorso tale termine, resta ferma la possibilità del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 21/1984.
7. Le imprese esercenti rendono nota al pubblico la comminatoria della sanzione e dei connessi pagamenti, mediante avvisi da affiggersi in luoghi ben visibili agli utenti a terra e a bordo dei veicoli.
8. L'accertamento e la contestazione immediata delle violazioni sono regolati dagli artt. 8 e seguenti della L.R. 21/1984, e sono svolti dagli agenti accertatori, incaricati dai gestori. Resta ferma la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno.
9. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall'art. 13 della legge 689/1981 Sito esterno, compresi quelli necessari per la identificazione del trasgressore, nonchè tutte le altre attività istruttorie previste dalla Sezione II del capitolo I della stessa legge e dalla L.R. 21/1984.
10. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, come prevede l'art. 13 della L.R. 21/1984, l'agente che ha accertato l'inadempimento deve inoltrare, nella più vicina sede di esercizio, rapporto completo di processo verbale di accertamento al gestore per i conseguenti adempimenti di legge.
11. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 15 della L.R. 21/1984, è emessa dal legale rappresentante dell'impresa.
12. Gli agenti accertatori provvedono anche a contestare le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel DPR 11 luglio 1980, n. 753 Sito esterno, e per le quali sia prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa.
13. Per le infrazioni di cui all'art. 29 del DPR 753/1980 Sito esterno che abbiano determinato danno materiale alle attrezzature o ai beni strumentali delle imprese, si applica la sanzione accessoria da un minimo di L. 200.000 a un massimo di L. 600.000, oltre al risarcimento del danno derivante.
14. I proventi delle sanzioni, nonchè i rimborsi del prezzo del servizio non pagato dall'utente, fino alla conclusione dell'eventuale contenzioso, sono trattenuti dalle imprese che gestiscono i rispettivi servizi e dagli enti, nel caso di gestione in economia da parte degli stessi e registrati in apposita separata voce del conto economico.

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