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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 6 ottobre 1998

Capo I
NORME TRANSITORIE
Art. 44
Norme transitorie per il trasporto ferroviario
1. In sede di prima applicazione della presente legge la Regione può affidare direttamente la gestione della rete ferroviaria di cui all'art. 22 a una società costituita per iniziativa di enti locali ed Enti pubblici economici.
2. L'affidamento diretto di cui al comma 1 è consentito per la durata massima di nove anni e può riguardare, per la medesima durata massima, anche la gestione dei servizi passeggeri e merci, purchè svolti in via non esclusiva e nel rispetto delle norme nazionali, nonchè consentire subaffidamenti della rete e dei servizi.
3. Entro un anno dall'affidamento la società di cui al comma 1, avvia l'attuazione di un piano per la progressiva e coordinata cessione di quote a soggetti privati, individuati mediante procedure concorsuali.
Art. 45
Norme transitorie in materia di trasporto autofilotranviario
1. Gli enti locali effettuano le trasformazioni previste dall'art. 18 del D.Lgs 422/1997 Sito esterno entro il 31 dicembre 2000. Fino a tale data gli enti locali possono mantenere i metodi di affidamento in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compreso l'affidamento diretto dei servizi autofilotranviari ai propri consorzi.
2. Fatti salvi i necessari aggiornamenti, è confermata al 31 dicembre 2000 la validità degli accordi di programma e di servizio stipulati dalla Regione con gli enti locali e i loro Consorzi per i servizi di trasporto pubblico autofilotranviario, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In sede di aggiornamento degli accordi di programma e di servizio di cui al comma 2, da sottoscrivere entro il 30 giugno 1999, sono definite ulteriori azioni finalizzate ad accelerare il riassetto organizzativo, le trasformazioni aziendali e la liberalizzazione della gestione dei servizi.
4. Alle imprese derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs 422/1997 Sito esterno, possono essere affidati direttamente dagli enti locali proprietari, servizi autofilotranviari per un periodo massimo di anni 3 dalla data della loro trasformazione.
5. Gli accordi di programma di cui al comma 3 prevedono incentivi, anche di carattere economico, diretti a favorire:
a) la rapida e anticipata trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi in società di capitale ovvero in cooperative anche tra dipendenti, o l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali e di gestione;
b) l'esternalizzazione di quote di servizio.
6. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 4 le società derivanti dalla trasformazione possono subaffidare servizi autofilotranviari sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di servizi e sulla costituzione di società miste tra soggetti pubblici e privati.
7. Il subaffidamento da parte delle società derivanti dalla trasformazione è subordinato all'assenso dell'ente competente, il quale verifica anche che ricorrano condizioni di riduzione del costo di produzione del servizio senza danno per la qualità dello stesso.
Art. 46
Procedimenti in corso
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi alle leggi regionali abrogate dall'art. 51 sono conclusi secondo le modalità previste dalla legge in base alla quale furono iniziati.
2. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalla L.R. 12 dicembre 1995, n. 58, concernente " Attuazione degli interventi previsti all'art. 1 della legge 30 maggio 1995, n. 204 Sito esterno, recante "Interventi urgenti in materia di trasporti" ".
Art. 47
Conferenza di concertazione
1. Nelle more dell'attuazione dell'art. 10, l'intesa tra Regione ed enti locali sui servizi minimi è raggiunta nell'ambito di una apposita Conferenza di concertazione. La Conferenza è convocata dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato in materia di trasporto pubblico, con la partecipazione delle pro vince, dei comuni capoluogo di provincia, dei comuni non capoluogo con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, di 12 rappresentanti degli altri comuni, di cui 4 montani, e di una comunità montana.
2. La Regione stabilisce le modalità di funzionamento della Conferenza di cui al comma 1.

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