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Documento storico: Testo Coordinato

Capo I
NORME TRANSITORIE
Art. 44

(sostituito da art. 41 L.R. 28 aprile 2003 n. 8, poi sostituito comma 3 ed aggiunto comma 3 bis da art. 39 L.R. 19 dicembre 2008 n. 22, in seguito abrogato comma 1, modificato comma 3 bis., inseriti commi 4 bis., 4 ter., 4 quater. da art. 22 L.R. 13 dicembre 2011 n. 20)

Norme transitorie per il trasporto ferroviario
1. abrogato.
2. La Regione procede alla costituzione della società di gestione della rete, di cui all'articolo 22, comma 2, tramite scissione della società acquisita a norma della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 39 (Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della società "Ferrovie Emilia-Romagna-Società a responsabilità limitata").
3. La Regione procede all'affidamento di cui all'articolo 22, comma 2 alla scadenza delle concessioni novennali in essere. La costituzione della società tramite scissione prevista dall'articolo 13, comma 3 della presente legge interverrà entro la data di scadenza dell'affidamento del servizio di trasporto ferroviario in corso. Fino a tale momento si applica la disciplina della separazione contabile e patrimoniale prevista dagli articoli 2, 5 e 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 (Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria). La Regione coordina la gestione della rete di sua competenza.
3 bis. Nel rispetto di specifiche direttive emanate dalla Regione è attribuita al concessionario fino alla scadenza della concessione in atto, la titolarità della gestione dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili, per gli usi particolari di cui all'articolo 6, comma 5 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11).
4. Una volta avvenuta la scissione di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione può ridurre la percentuale della propria partecipazione alla società per i servizi anche al di sotto della maggioranza delle quote, attraverso la cessione di proprie quote esclusivamente a enti locali oppure a società di cui gli enti locali stessi detengano la proprietà maggioritaria assoluta.
4 bis. La Regione, come indicato dall'articolo 35, salvo quanto previsto dall'articolo 49 comma 3, può:
a) conferire, in tutto o in parte, all'impresa affidataria dei servizi il materiale rotabile di sua proprietà;
b) trasferire o conferire, in tutto od in parte, alla società che gestisce la rete ferroviaria il materiale rotabile di sua proprietà.
4 ter. Resta di proprietà delle imprese di cui al punto precedente il materiale rotabile acquistato con contributi pubblici. La Giunta regionale attribuisce alle due nuove società di cui al comma 4, a titolo di conferimento o di trasferimento, come sopra specificato, il materiale rotabile ed i beni appartenenti alla società acquisita ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000 n. 39 (Acquisizione da parte della regione Emilia-Romagna delle quote della società "Ferrovie Emilia Romagna società a responsabilità limitata").
4 quater. In via transitoria ed eccezionale, qualora si verifichino condizioni contingenti in prossimità dell'affidamento del servizio ferroviario regionale di trasporto passeggeri, anche in relazione ai tempi di svolgimento delle procedure di gara, al fine di garantire continuità al servizio, è consentito, alla società di cui all'articolo 18, l'affidamento diretto del servizio di trasporto all'esercente il servizio stesso stipulando un contratto di durata massima triennale.
Art. 45

(già sostituito comma 4, abrogato comma 5, aggiunti commi 4 bis e 7 bis da art. 42 L.R. 28 aprile 2003 n. 8;poi modificato comma 4 bis da art. 22 L.R. 27 luglio 2005 n. 14; aggiunto comma 4 ter da art. 24 L.R. 28 luglio 2006 n. 13) ancora abrogati commi 1 e 2 da art. 27 L.R. 30 giugno 2008 n. 10. Infine abrogati commi 3, 4, 4 bis., 4 ter., 6 e 7 da art. 23 L.R. 13 dicembre 2011 n. 20)

Norme transitorie in materia di trasporto autofilotranviario
1. abrogato.
2. abrogato.
3. abrogato.
4. abrogato.
4 bis. abrogato.
4 ter. abrogato.
5. abrogato.
6. abrogato.
7. abrogato.
7 bis. La Regione può individuare motivazioni eccezionali che giustifichino l'affidamento diretto per la gestione dei servizi nell'ambito dell'atto di indirizzo triennale previsto dall'articolo 8 della presente legge.
Art. 46
Procedimenti in corso
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi alle leggi regionali abrogate dall'art. 51 sono conclusi secondo le modalità previste dalla legge in base alla quale furono iniziati.
2. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalla L.R. 12 dicembre 1995, n. 58, concernente "Attuazione degli interventi previsti all'art. 1 della legge 30 maggio 1995, n. 204 Sito esterno, recante " Interventi urgenti in materia di trasporti" ".
Conferenza di concertazione
1. abrogato.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 1 R.R. 28 dicembre 2009 n. 3, le Province, ovvero le Agenzie per la mobilità di cui al presente articolo, nel caso di assegnazione alee stesse delle relative funzioni , rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio del servizio trasporti passeggeri effettuato mediante noleggio autobus con conducente ai soggetti che esercitano la loro attività nell'ambito di inprese aventi sede legale nel territorio provinciale, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 bis, comma 1, della presente legge

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