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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

Art. 1

(sostituito comma 1, aggiunto comma 1 bis, modificato comma 2 e abrogato comma 3 da art. 1 L.R. 28 aprile 2003 n. 8)

Finalità
1. La presente legge disciplina in modo organico il sistema del trasporto pubblico regionale e locale con qualunque modalita' esercitato nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della seconda parte della Costituzione). Sito esterno Sito esterno
1 bis. La Regione persegue il contenimento dei consumi energetici, la riduzione delle cause di inquinamento ambientale e la salvaguardia dell'inquinamento atmosferico anche a tutela della salute dei cittadini, in armonia con i principi sanciti e gli obiettivi di contenimento indicati dalle norme statali e comunitarie in materia, nonche' con gli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano.
2. La Regione Emilia-Romagna a tal fine opera con il metodo della programmazione e della partecipazione, per ilconseguimento delle seguenti finalita':
a) assicurare ai cittadini e alle imprese la migliore accessibilità e la fruibilità del territorio regionale, anche in funzione delle relazioni con le regioni contermini e dei collegamenti con il territorio nazionale e dell'Unione europea;
b) promuovere un sistema integrato di mobilità in cui il trasporto collettivo assolva a un ruolo centrale nella regione per lo sviluppo civile, economico e la coesione sociale;
c) incentivare la razionale organizzazione del traffico e della circolazione attraverso lo sviluppo dell'intermodalità, della sicurezza e il miglioramento della qualità;
d) favorire l'organizzazione del trasporto delle merci secondo criteri di economicità e funzionalità riferiti alle esigenze di sviluppo delle attività produttive e commerciali;
e) promuovere e operare per la cultura della mobilità sostenibile e lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica e gestionale applicata ai trasporti sia collettivi che individuali.
e)
3. abrogato

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