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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

Art. 14 ter
Sviluppo dell'integrazione territoriale nella gestione dei servizi autofilotranviari
1. La Regione riconosce come strumento di miglioramento della qualità dei servizi lo sviluppo dell'integrazione territoriale nella loro gestione, da perseguire anche gradualmente nel tempo. Per i servizi autofilotranviari, le dimensioni dei lotti da porre a base delle procedure concorsuali coincidono per quanto possibile con le dimensioni programmatorie ottimali definite all'articolo 6 e comunque non sono inferiori agli affidamenti in atto al momento delle indizioni delle procedure.
2. Qualora due o più esercenti, risultati affidatari a seguito di procedure concorsuali, pervengano alla gestione integrata attraverso unica impresa di un intero bacino provinciale o, ancor meglio, di più bacini provinciali completi, hanno diritto alla proroga triennale dell'affidamento, sempre che abbiano adempiuto gli altri obblighi previsti dagli atti di affidamento.
3. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, l'affidamento separato alle imprese componenti di una ATI, di cui all'articolo 13, comma 8, può essere previsto unicamente per lotti che aggreghino due o più affidamenti in atto al momento dell'indizione delle procedure concorsuali. In ogni caso l'affidamento separato non può dar luogo alla segmentazione di gestioni in atto al momento dell'indizione delle procedure concorsuali.
4. L'atto di indirizzo, previsto dall'articolo 8 della presente legge, può prevedere, anche nel caso di affidamento separato, subaffidamenti limitati ed eccezionali in aree a bassa frequentazione.
5. Qualora l'ente affidante intenda avvalersi dell'istituto del subaffidamento o dell'affidamento separato alle imprese componenti di una ATI, il periodo massimo di affidamento di nove anni, di cui all'articolo 13, comma 10, è ridotto di tre anni.
6. Qualora gli esercenti, risultati affidatari a seguito di procedure concorsuali, che abbiano previsto il subaffidamento o l'affidamento separato ai componenti di una ATI, pervengano alla riunificazione gestionale dell'intero lotto in una unica impresa, l'impresa risultante ha diritto alla proroga triennale dell'affidamento, sempre che siano stati adempiuti gli altri obblighi previsti dagli atti di affidamento.

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