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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

Art. 43

(modificata rubrica e comma 2 da art. 40 L.R. 28 aprile 2003 n. 8)

Competenze
1. Sono di competenza regionale i servizi aerei di cui all'art. 41.
2. Spettano alle Province le funzioni inerenti i servizi marittimi, lacuali e fluviali, di cui all'art. 42, secondo il principio della prevalente competenza territoriale.

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