LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 43
(modificata rubrica e comma 2 da art. 40 L.R. 28 aprile 2003 n. 8)
Competenze
1. Sono di competenza regionale i servizi aerei di cui all'art. 41.
2. Spettano alle Province le funzioni inerenti i servizi marittimi, lacuali e fluviali, di cui all'art. 42, secondo il principio della prevalente competenza territoriale.