LEGGE REGIONALE 02 ottobre 1998, n. 30
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 20 maggio 2021, n. 4(aggiunto da art. 14 L.R. 28 aprile 2003 n. 8 , sostituito comma 1, abrogati commi 3 e 4, modificato comma 5 da art. 7 L.R. 13 dicembre 2011 n. 20 , poi abrogato comma 5 da art. 23 L.R. 25 luglio 2013 n. 9)
Ai sensi del l'art. 1 R.R. 28 dicembre 2009 n. 3, le Province, ovvero le Agenzie per la mobilità di cui al presente articolo, nel caso di assegnazione alle stesse delle relative funzioni , rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio del servizio trasporti passeggeri effettuato mediante noleggio autobus con conducente ai soggetti che esercitano la loro attività nell'ambito di inprese aventi sede legale nel territorio provinciale, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 bis, comma 1, della presente legge