Titolo VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Capo I
NORME TRANSITORIE
Norme transitorie per il trasporto ferroviario
1.
abrogato.
2.
La Regione procede alla costituzione della società di gestione della rete, di cui all'articolo 22, comma 2, tramite scissione della società acquisita a norma della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 39 (Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della società "Ferrovie Emilia-Romagna-Società a responsabilità limitata").
3.
La Regione procede all'affidamento di cui all'articolo 22, comma 2 alla scadenza delle concessioni novennali in essere. La costituzione della società tramite scissione prevista dall'articolo 13, comma 3 della presente legge interverrà entro la data di scadenza dell'affidamento del servizio di trasporto ferroviario in corso. Fino a tale momento si applica la disciplina della separazione contabile e patrimoniale prevista dagli articoli 2, 5 e 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 (Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria). La Regione coordina la gestione della rete di sua competenza.
3 bis.
Nel rispetto di specifiche direttive emanate dalla Regione è attribuita al concessionario fino alla scadenza della concessione in atto, la titolarità della gestione dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili, per gli usi particolari di cui all'articolo 6, comma 5 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11).
4.
Una volta avvenuta la scissione di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione può ridurre la percentuale della propria partecipazione alla società per i servizi anche al di sotto della maggioranza delle quote, attraverso la cessione di proprie quote esclusivamente a enti locali oppure a società di cui gli enti locali stessi detengano la proprietà maggioritaria assoluta.
4 bis.
La Regione, come indicato dall'articolo 35, salvo quanto previsto dall'articolo 49 comma 3, può:
a)
conferire, in tutto o in parte, all'impresa affidataria dei servizi il materiale rotabile di sua proprietà;
b)
trasferire o conferire, in tutto od in parte, alla società che gestisce la rete ferroviaria il materiale rotabile di sua proprietà.
4 ter.
Resta di proprietà delle imprese di cui al punto precedente il materiale rotabile acquistato con contributi pubblici. La Giunta regionale attribuisce alle due nuove società di cui al comma 4, a titolo di conferimento o di trasferimento, come sopra specificato, il materiale rotabile ed i beni appartenenti alla società acquisita ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000 n. 39 (Acquisizione da parte della regione Emilia-Romagna delle quote della società "Ferrovie Emilia Romagna società a responsabilità limitata").
4 quater.
In via transitoria ed eccezionale, qualora si verifichino condizioni contingenti in prossimità dell'affidamento del servizio ferroviario regionale di trasporto passeggeri, anche in relazione ai tempi di svolgimento delle procedure di gara, al fine di garantire continuità al servizio, è consentito, alla società di cui all'articolo 18, l'affidamento diretto del servizio di trasporto all'esercente il servizio stesso stipulando un contratto di durata massima quadriennale.
4 quinquies.
Al fine di garantire la continuità del servizio e di migliorarne la qualità, la società di cui all'articolo 18 può altresì:
a)
concedere ulteriori proroghe alla durata del contratto in corso di esecuzione, nei limiti entro cui siano strettamente necessarie per consentire al nuovo affidatario di porre in essere le attività richieste per rendere operativo il servizio stesso in conformità alle condizioni e nei tempi previsti in esito alla procedura di affidamento;
b)
definire con il gestore attuale e con il nuovo affidatario, nelle more del subentro nella gestione del servizio, le modalità e i tempi per anticipare la messa in esercizio di parte del materiale rotabile nuovo.
Norme transitorie in materia di trasporto autofilotranviario
1.
abrogato.
2.
abrogato.
3.
abrogato.
4.
abrogato.
4 bis.
abrogato.
4 ter.
abrogato.
5.
abrogato.
6.
abrogato.
7.
abrogato.
7 bis.
La Regione può individuare motivazioni eccezionali che giustifichino l'affidamento diretto per la gestione dei servizi nell'ambito dell'atto di indirizzo triennale previsto dall'articolo 8 della presente legge.
Art. 46
Procedimenti in corso
1.
I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi alle leggi regionali abrogate dall'art. 51 sono conclusi secondo le modalità previste dalla legge in base alla quale furono iniziati.
Conferenza di concertazione
1.
abrogato.
Capo II
NORME FINALI
Norma finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Beni trasferiti
1.
I beni trasferiti alla Regione in attuazione
del D.Lgs. 422/1997 entrano a far parte del demanio e del patrimonio regionale.
2.
I beni di cui al comma 1 che, a seguito di accertamento tecnico, risultino non più necessari all'esercizio del trasporto pubblico regionale e locale, possono essere alienati o adibiti ad altri scopi, d'intesa, per i mezzi adibiti a servizi autofilotranviari, con gli enti locali.
3.
I beni ceduti gratuitamente dalla Regione ai gestori del trasporto pubblico regionale e locale
della Regione Emilia-Romagna sono gravati dal vincolo di destinazione esclusiva a tale finalità, pena la risoluzione dell'atto di cessione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 793 del Codice Civile. La Giunta regionale, su richiesta dei gestori, può autorizzare l'alienazione dei beni a condizione di utilizzare i proventi per investimenti finalizzati allo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale
della Regione Emilia-Romagna.
Contributi per ripiano dei disavanzi
abrogato.
Art. 51
Abrogazioni
1.
Fatto salvo quanto previsto all'art. 46 sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a)
L.R. 1 dicembre 1979, n. 45 concernente: "Normativa organica sui servizi pubblici di trasporto di interesse regionale. Delega delle funzioni amministrative" ;
c)
L.R. 1 febbraio 1982, n. 7 concernente: "Norme per la concessione di contributi sulle spese di gestione e di investimento agli Enti, Aziende ed Imprese, che esercitano servizi pubblici di linea per trasporto persone di interesse regionale e locale. Modifiche ed integrazioni alla
L.R. 1 dicembre 1979, n. 45 ;
e)
L.R. 29 gennaio 1987, n. 4 concernente: "Applicazione di sanzione amministrativa a carico dei viaggiatori dei servizi pubblici di linea sprovvisti di valido documento di viaggio" ;
f)
L.R. 24 febbraio 1987, n. 6 concernente: "Concorso della Regione Emilia-Romagna nella progettazione e nella esecuzione per sistemi integrati di trasporto pubblico" ;
g)
L.R. 28 dicembre 1988, n. 53 concernente: "Cessione gratuita in proprietà al Consorzio per l'esercizio dei trasporti pubblici nella città e nella provincia di Piacenza e, per suo tramite all'Azienda Consorziale ACAP degli immobili acquistati dalla Regione per effetto della soluzione anticipata delle concessioni di autolinee" ;
h)
L.R. 5 settembre 1989, n. 31 concernente: "Contributi in conto capitale agli enti locali per la progettazione di opere in attuazione del Piano regionale integrato dei trasporti" ;
q)
L.R. 8 aprile 1994, n. 15 concernente: "Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico" ;
2.
Sono altresì abrogati:
a)
l'
art. 12 della L.R. 8 settembre 1981 n. 34 concernente: "Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche alle procedure e alle autorizzazioni di spese di leggi regionali in vigore, assunto in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1981 a norma dell'
art. 37 della L.R. 31/1977. Primo provvedimento generale di variazione" ;
b)
gli artt. 55 e 57
della L.R. 7 giugno 1982, n. 26 concernente: "Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, assunto in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1982 e del bilancio pluriennale 1982-1985" ;
c)
l'
art. 56 della L.R. 2 maggio 1985, n. 17 concernente: "Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, assunto in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1985 e del bilancio pluriennale 1985-1987";
d)
l'
art. 51 L.R. 28 aprile 1986, n. 10 concernente: "Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, assunto in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1986 e bilancio pluriennale 1986-1988" .
Art. 52
Dichiarazione d'urgenza
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'
art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.