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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

Art. 31

(sostituita lett. b) del comma 2 da art. 1 L.R. 1 febbraio 2002 n. 1;

inserite lett. e bis) e e ter) al comma 2 da art. 31 L.R. 28 aprile 2003 n. 8 Sito esterno)

Tipologia degli interventi finanziari
1. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dalla presente legge attraverso un fondo alimentato da risorse proprie, trasferite dallo Stato o conferite da soggetti pubblici e privati.
2. La Regione interviene, direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici o privati, al sostegno del sistema del trasporto pubblico regionale e locale, della mobilità urbana e dell'intermodalità mediante:
a) contributi a copertura degli oneri per i servizi minimi;
b) contributi per iniziative di incremento e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico;
c) contributi per gli investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, con priorità per i mezzi a basso livello di emissione;
d) contributi per l'incentivazione alla progettazione di opere in attuazione del PRIT, nonché di studi e progetti di carattere territoriale e ambientale connessi alla loro realizzazione;
e) spese dirette della Regione.
e bis) contributi per interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile;
e ter) incentivi a nuove tipologie contrattuali nell'uso dei mezzi, quali leasing e full leasing service.
3. La Regione fa fronte agli oneri per il trasporto ferroviario, inerenti alle funzioni di cui al titolo II, a seguito dell'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, relativi al trasferimento delle risorse, individuate e ripartite come previsto dagli artt. 12 e 20 del D.Lgs 422/1997 Sito esterno.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 32 L.R. 28 luglio 2004 n. 17, il limite fissato al presente comma è modificato dal "30 per cento" al "cinquanta per cento".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 52 L.R. 23 dicembre 2004 n.27, il termine del 31 dicembre 2004, previsto al presente comma, è spostato al 31 dicembre 2005, laddove gli Enti locali competenti non siano pervenuti ento il 31 ottobre 2004 alla definizione con le organizzazioni sindacali degli aspetti relativi ai diritti dei lavoratori, secondo quanto previsto all'art. 13 comma 6 della presente legge e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 comma 1 della medesima, purché gli enti stessi pervengano a tale definizione entro il 30 giugno 2005.

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