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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

Capo III
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 13
Affidamento della gestione del trasporto pubblico regionale e locale
1. La Regione assume come principio la separazione tra le funzioni di amministrazione, programmazione, progettazione e la gestione del trasporto pubblico regionale e locale. L'affidamento della gestione del servizio avviene nel rispetto delle leggi e degli indirizzi regionali.
2. Le funzioni di programmazione attengono all'analisi della domanda e alla definizione della rete e della qualità e quantità dell'offerta di trasporto pubblico, su ferro e su gomma, e sono definite dall'accordo di programma tra Regione, Province e Comuni; le funzioni di progettazione sono di competenza degli enti locali territoriali o delle loro agenzie e attengono alla definizione del servizio offerto al pubblico (orari, numero delle corse giornaliere per ogni linea, bigliettazione integrata, tenuta dei mezzi, e simili) oggetto dell'affidamento; la gestione del servizio è regolata dal contratto di servizio tra gli enti locali competenti, o la loro agenzia, e i soggetti affidatari ed è sottoposta al controllo degli enti stessi o della loro agenzia.
3. Il trasporto pubblico regionale e locale è altresì improntato al principio della separazione societaria tra i soggetti titolari della proprietà della rete e degli impianti e quelli titolari della gestione dei servizi. Inoltre, per il trasporto ferroviario, il principio della separazione tra la gestione della rete e la gestione dei servizi, indicato dalla direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, è attuato nella forma della separazione societaria, secondo le modalità e i tempi definiti dagli articoli 22 e 44 della presente legge.
4. Gli enti competenti affidano la gestione delle reti mediante provvedimento di concessione, mentre conferiscono la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale mediante affidamento a soggetti individuati secondo le modalità stabilite dalla presente legge. Ove esistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità, inerenti prioritariamente l'efficacia, l'affidamento del servizio può essere in esclusiva. È in ogni caso esclusiva la concessione della gestione della rete.
5. I gestori devono essere in possesso dei requisiti di comprovata idoneità morale, tecnica, professionale e finanziaria, nonché riconoscere il sistema contrattuale fondato sull'accordo interconfederale con la Presidenza del Consiglio dei ministri del 23 luglio 1993 e successivi eventuali aggiornamenti. I gestori a qualunque titolo applicano il relativo contratto nazionale di settore. Sito esterno
6. La scelta dei soggetti gestori dei servizi è effettuata di norma attraverso procedure concorsuali ispirate ai criteri di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione e tenendo conto del principio di adeguatezza tra le modalità prescelte e il valore economico dell'oggetto di affidamento. Prima dell'espletamento delle procedure concorsuali, l'ente competente definisce con le organizzazioni sindacali gli aspetti relativi ai diritti dei dipendenti. Per l'aggiudicazione si applica di norma il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione della direttiva 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi)
7. Alle procedure concorsuali di cui al comma 6 e al successivo affidamento sono ammesse imprese idonee, tra cui società di capitali, anche consortili, e società costituite in forma cooperativa ed in forma consortile. Alle suddette procedure concorsuali sono ammesse anche associazioni temporanee (ATI) costituite da imprese idonee. L'ente competente può definire in fase di bando l'obbligatorietà, in caso di aggiudicazione, della trasformazione dell'ATI in società di capitali o in forma consortile.
8. Laddove l'ente competente non preveda l'obbligo della trasformazione in società di capitali o in forma consortile, lo stesso prevede, in sede di bando e con i limiti imposti dall'articolo 14 ter, in caso di aggiudicazione a una ATI, il separato affidamento a ciascun componente della stessa della parte del lotto di servizi specificata nell'offerta. In caso di inadempienza di uno degli affidatari, è necessario il subentro negli obblighi delle imprese già componenti l'ATI. L'offerta deve prevedere esplicite dichiarazioni di disponibilità e precise individuazioni in merito. In caso di ulteriore inadempienza, l'ente affidante procede alla revoca di tutti gli affidamenti conseguenti alla procedura in questione.
9. L'ente competente, in sede di bando, garantisce che la disponibilità delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali, ivi compreso il materiale rotabile, essenziali per l'effettuazione del servizio, non costituisca elemento discriminante per la valutazione delle offerte. In particolare l'ente competente garantisce al gestore risultante aggiudicatario la disponibilità delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio.
10. Gli affidamenti dei servizi disciplinati dalla presente legge hanno la durata stabilita dall'ente competente, comunque non superiore a nove anni, che possono subire incremento esclusivamente nei casi particolari previsti dall'articolo 14 ter.
11. Per il trasporto autofilotranviario, qualora la rete e gli impianti non siano gestiti dal soggetto che ne detiene la proprietà, gli stessi sono gestiti dal soggetto titolare dell'affidamento dei servizi per la medesima durata di detto affidamento.
Art. 14
Subentro di impresa
1. In caso di subentro di nuova impresa, tutto il personale in forza all'impresa cessante al momento dell'indizione delle procedure concorsuali continua il rapporto di lavoro con l'impresa subentrante. Il trasferimento del personale dell'impresa cessante all'impresa subentrante è regolato, nel rispetto di quanto definito con le organizzazioni sindacali a norma dell'articolo 13, comma 6, secondo i principi dell'articolo 2112 del codice civile, anche per quanto attiene all'applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti nazionali e aziendali vigenti alla data del subentro, altresì nel rispetto della normativa aziendale vigente relativa alla residenza nel bacino messo a gara per i lavoratori dipendenti alla data del subentro stesso. Sito esterno
2. Il soggetto non più affidatario che risulti tuttavia proprietario di beni, acquistati con contributi pubblici a fondo perduto, individuati dall'ente competente come funzionali all'effettuazione del servizio, quali il materiale rotabile, gli eventuali sistemi di controllo della navigazione e di bigliettazione tecnologicamente assistita, è tenuto a cederne la proprietà al subentrante, secondo la modalità e le valutazioni stabilite preventivamente tra il soggetto proprietario e l'ente medesimo nel contratto di servizio e da questo riportate nei documenti di gara, fermo restando quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 13. Al subentrante sono trasferite anche le condizioni e i vincoli di cui all'articolo 35.
3. In sede di bando l'ente competente definirà la sede del sistema centralizzato di controllo, le modalità di rilevamento e di uso dei dati relativi alla puntualità e alla qualità del servizio sia per le finalità operative delle imprese di gestione, sia per le funzioni di controllo previste dal contratto di servizio. Nel caso il sistema centralizzato di controllo sia dato in affidamento alle società di gestione l'ente competente definirà nel contratto di servizio le modalità di accesso autonomo a tali dati dell'ente incaricato delle funzioni di controllo. Tutti i dati sono a disposizione della Regione.
Art. 14 bis
Subaffidamento della gestione
1. L'ente competente può autorizzare il subaffidamento della gestione, fatte salve le quote della gestione in corso, con l'obiettivo di raggiungere il limite massimo del 15 per cento dell'affidamento complessivo entro il periodo di tre anni dall'affidamento dei servizi tramite procedure concorsuali. Il limite di cui sopra è regolato dall'atto di indirizzo previsto dall'articolo 8 della presente legge. Tale atto potrà prevedere proroghe al limite temporale precedente, qualora si verifichino particolari e motivate condizioni di gestione del servizio.
2. L'ente competente stabilisce i criteri e le modalità del subaffidamento nei documenti di indizione delle procedure concorsuali per l'affidamento. Restano preminenti in ogni caso gli obiettivi di qualità e quantità del servizio da erogare, stabiliti nell'atto di affidamento e nel contratto di servizio.
Art. 14 ter
Sviluppo dell'integrazione territoriale nella gestione dei servizi autofilotranviari
1. La Regione riconosce come strumento di miglioramento della qualità dei servizi lo sviluppo dell'integrazione territoriale nella loro gestione, da perseguire anche gradualmente nel tempo. Per i servizi autofilotranviari, le dimensioni dei lotti da porre a base delle procedure concorsuali coincidono per quanto possibile con le dimensioni programmatorie ottimali definite all'articolo 6 e comunque non sono inferiori agli affidamenti in atto al momento delle indizioni delle procedure.
2. Qualora due o più esercenti, risultati affidatari a seguito di procedure concorsuali, pervengano alla gestione integrata attraverso unica impresa di un intero bacino provinciale o, ancor meglio, di più bacini provinciali completi, hanno diritto alla proroga triennale dell'affidamento, sempre che abbiano adempiuto gli altri obblighi previsti dagli atti di affidamento.
3. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, l'affidamento separato alle imprese componenti di una ATI, di cui all'articolo 13, comma 8, può essere previsto unicamente per lotti che aggreghino due o più affidamenti in atto al momento dell'indizione delle procedure concorsuali. In ogni caso l'affidamento separato non può dar luogo alla segmentazione di gestioni in atto al momento dell'indizione delle procedure concorsuali.
4. L'atto di indirizzo, previsto dall'articolo 8 della presente legge, può prevedere, anche nel caso di affidamento separato, subaffidamenti limitati ed eccezionali in aree a bassa frequentazione.
5. Qualora l'ente affidante intenda avvalersi dell'istituto del subaffidamento o dell'affidamento separato alle imprese componenti di una ATI, il periodo massimo di affidamento di nove anni, di cui all'articolo 13, comma 10, è ridotto di tre anni.
6. Qualora gli esercenti, risultati affidatari a seguito di procedure concorsuali, che abbiano previsto il subaffidamento o l'affidamento separato ai componenti di una ATI, pervengano alla riunificazione gestionale dell'intero lotto in una unica impresa, l'impresa risultante ha diritto alla proroga triennale dell'affidamento, sempre che siano stati adempiuti gli altri obblighi previsti dagli atti di affidamento.
Art. 15
Variazione, revoca, decadenza
1. Qualsiasi trasformazione societaria o altra variazione di natura giuridica del gestore, ovvero sostituzione da parte dello stesso di altri a sè nella gestione anche parziale del servizio, in costanza dell'affidamento, deve preventivamente essere assentita dall'ente affidante.
2. L'ente affidante pronuncia, con atto motivato, la revoca dell'affidamento nei seguenti casi:
a) qualora siano venute meno le esigenze pubbliche definite dagli strumenti di programmazione, in seguito ad intervenuta modificazione degli stessi;
b) qualora siano venute meno le esigenze di interesse pubblico, per le quali l'atto è stato emesso, ovvero siano sorte nuove e prevalenti esigenze di interesse pubblico;
c) qualora il servizio di trasporto risulti inadeguato, per estensione o intensità, alle sopravvenute esigenze della utenza.
3. L'ente affidante pronuncia la decadenza dell'affidamento, previa contestazione dei fatti che ne sono causa, nei seguenti casi:
a) per il venire meno dei requisiti di idoneità;
b) per grave inadempienza agli obblighi derivanti dalla legge o dall'affidamento e in particolare nel caso di sostituzione anche parziale di terzi nella gestione del servizio, ove questa non sia autorizzata dall'ente affidante;
c) per grave violazione delle prescrizioni dettate dall'ente competente nell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sul servizio.
4. In caso di revoca, l'ente affidante può riconoscere un indennizzo al gestore.
5. In caso di dichiarazione di decadenza, è escluso qualsiasi indennizzo a favore del gestore del servizio.
Art. 16

(modificato comma 2, aggiunti commi 5 bis 5 ter e 5 quater da art. 15

L.R. 28 aprile 2003 n. 8 Sito esterno)

Obblighi di servizio pubblico e contratti di servizio
1. All'imposizione di obblighi di servizio pubblico corrisponde l'erogazione di contributi a favore dei gestori.
2. La definizione analitica degli obblighi e la regolazione degli aspetti economici e operativi, nonché la quantificazione dei contributi, sono realizzate attraverso la stipula di appositi contratti di servizio. ... Sito esterno
3. I contratti di servizio hanno di norma durata triennale in riferimento alla durata della programmazione finanziaria della Regione e degli enti locali.
4. È ammessa la stipula di un unico contratto di servizio congiunto fra più soggetti erogatori di contributi e uno stesso gestore del trasporto pubblico.
5. Nei contratti di servizio stipulati da soggetti diversi dalla Regione, sono nulle le eventuali clausole che prevedano o producano oneri a carico della Regione in misura superiore a quelli previsti negli accordi di programma di cui all'art. 12.
5 bis. I contratti di servizio individuano le condizioni e le valutazioni tecniche ed economiche in base alle quali l'affidatario procede nei confronti dell'eventuale subentrante alla messa a disposizione dei beni di cui all'articolo 13, comma 9 e alla cessione degli eventuali beni di cui all'articolo 14, comma 2.
5 ter. Il contratto di servizio contiene clausole di riduzione del corrispettivo nei casi di incompleta o inadeguata esecuzione del servizio da parte dell'esercente. L'esercente ha diritto allo scomputo degli importi che lo stesso dimostri di avere già riconosciuto direttamente agli utenti a titolo di rimborsi o indennizzi per la minore qualità o quantità dei servizi dallo stesso erogati. L'ente competente può destinare a interventi a favore degli utenti fino al 30 per cento delle somme derivanti dalle effettive riduzioni di corrispettivo operate in base al presente comma.(1)
5 quater. Il contratto di servizio deve indicare gli obiettivi di qualità, di condizione di tenuta meccanica dei mezzi e di rispetto delle normative di emissioni atmosferiche e acustiche, di pulizia e di illuminazione. In particolare deve indicare il numero di corse giornaliere per linea e i relativi orari di inizio e fine corsa, oltre che gli orari di passaggio in alcune delle fermate più significative della linea stessa: nel caso esista il sistema di controllo satellitare o meccanico il contratto di servizio deve prevedere le procedure di verifica dei tabulati relativi. Inoltre deve indicare le modalità di tutela delle corsie riservate e delle fermate oltre che le modalità di rilevazione delle situazioni impreviste di traffico che possono incidere in modo del tutto straordinario sul rispetto della puntualità dei mezzi. Il contratto di servizio deve prevedere le penali per il mancato rispetto degli obiettivi di qualità per entrambe le parti sulla base delle relative responsabilità.
Art. 17

(modificata rubrica, sostituito comma 1 e inserito comma 1 bis da art. 16 Sito esterno

L.R. 28 aprile 2003 n. 8 Sito esterno)

Carta dei servizi e Comitato consultivo degli utenti
1. La Regione individua per la valorizzazione e promozione della qualità dei servizi pubblici di trasporto e per la tutela degli interessi dei cittadini-utenti lo strumento operativo della Carta dei servizi, da adottarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge. La Carta dei servizi prevede i casi di indennizzo agli utenti derivanti da irregolare, insufficiente o inefficace erogazione del servizio.
1 bis. Entro centoventi giorni dall'affidamento del servizio gli enti locali competenti, o le loro agenzie, costituiscono il Comitato degli utenti, con funzioni consultive, di verifica e proposta per la qualità del servizio di trasporto pubblico e in particolare in merito alla Carta dei servizi, di cui al comma 1. Il Comitato è composto dai cittadini utenti che ne fanno esplicita richiesta agli enti stessi o alla società affidataria. L'abbonato può indicare al momento della sottoscrizione la sua volontà. La prima assemblea è convocata dagli enti sopraindicati. Del Comitato fanno inoltre parte a pieno titolo i rappresentanti delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio.
2. La Giunta regionale definisce gli indicatori della qualità dei servizi anche al fine di permettere la comparazione tra i vari gestori.
3. Ciascun contratto di servizio e accordo di programma definisce, con riferimento agli indicatori di cui al comma 2 e alla situazione specifica, gli obiettivi di miglioramento e le relative forme di incentivazione, i tempi di attuazione, le penalità, le modalità di monitoraggio e di verifica.
Art. 18

(modificata lett. a) e sostituita lett. c) del comma 1 e modificati commi 3 e 5 da art. 17 L.R. 28 aprile 2003 n. 8)

Agenzia per il trasporto pubblico regionale e locale
1. In applicazione della presente legge la Regione può istituire un'agenzia regionale, dotata di autonomia organizzativa, a cui affidare i seguenti compiti:
a) svolgimento delle procedure concorsuali per l'affidamento della gestione della rete e del servizio di trasporto pubblico regionale e locale. ...;
b) monitoraggio sui contenuti e sull'attuazione dei contratti di servizio e degli accordi di programma;
c) monitoraggio e valutazione comparativa della qualità dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale e della loro efficacia ai fini degli obiettivi della presente legge, attuati con cadenza annuale e con riferimento prioritario alle aree urbane e ai bacini provinciali, al fine di rendere omogenei in ambito regionale gli interventi locali;
d) collaborare con l'Osservatorio regionale per la Sicurezza stradale;
e) gestione e sviluppo di un sistema informativo accessibile e coordinato con quello regionale e degli enti locali nelle materie riguardanti i compiti ad essa attribuiti;
f) ogni altra funzione ad essa affidata ai sensi della presente legge e delle disposizioni attuative della stessa.
2. La Giunta regionale definisce il limite di spesa per l'organico, nonché la struttura organizzativa dell'Agenzia.
3. Le funzioni di direttore dell'Agenzia sono svolte da un dirigente regionale, anche assunto ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).
4. Per l'esercizio di funzioni progettuali, di studio e di ricerca l'Agenzia può stipulare con esperti contratti di diritto privato e di collaborazione coordinata e continuativa. Può altresì stipulare convenzioni con società, enti qualificati e Università per l'espletamento di particolari servizi.
5. Il dirigente competente dell'Agenzia stipula i contratti e le convenzioni di cui al comma 4 secondo le modalità e il limite massimo di spesa fissati dalla Giunta regionale con apposita direttiva.
Art. 19

(modificato comma 1, sostituito comma 2, modificata lett. b) del comma 3 e aggiunti commi 5 bis e 5 ter da art. 18 L.R. 28 aprile 2003 n. 8)

Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico locale
1. Le Province e i Comuni costituiscono, per ciascun ambito territoriale provinciale ..., una agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13 comma 3, l'Agenzia è costituita nei modi e nelle forme individuati dagli enti locali, tra cui il consorzio di funzioni, consorzio impresa o società di capitali di proprietà esclusiva degli enti stessi. Gli enti locali non possono cedere quote a soggetti diversi. L'Agenzia può essere costituita a seguito di scissione dei consorzi per l'esercizio del trasporto pubblico locale operanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Lo statuto dell'Agenzia può prevedere che gli incarichi di amministratore con poteri di rappresentanza o di coordinamento della stessa siano attribuiti, in ragione del mandato elettivo, ad amministratori o consiglieri della Provincia o dei Comuni. Gli enti locali possono integrare il ruolo dell'Agenzia tramite il trasferimento di proprie funzioni al fine della gestione e del controllo complessivo della mobilità delle persone e delle merci. Per adempiere a tali funzioni le Agenzie possono avvalersi di personale proprio o trasferito dagli enti locali nei modi e nelle forme previste dalla legislazione vigente e dai contratti di settore.
3. L'agenzia esplica le sue funzioni dando attuazione alle decisioni degli enti locali e alle previsioni dei loro strumenti di programmazione di settore, con particolare riguardo ai seguenti compiti:
a) progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;
b) gestione della mobilità complessiva, progettazione e organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo;
c) gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi;
d) controllo dell'attuazione dei contratti di servizio;
e) ogni altra funzione assegnata dagli enti locali con esclusione della programmazione e della gestione di servizi autofilotranviari.
4. L'agenzia può intervenire negli accordi di programma di cui all'art. 12 e nei contratti di servizio in relazione alle specifiche funzioni ad essa attribuite dagli enti locali.
5. Ove non sia costituita l'agenzia locale, le Province e i Comuni, d'intesa con la Regione, possono affidare, con onere a carico degli enti locali, le procedure concorsuali di cui al comma 3, lett. c) all'agenzia prevista dall'art. 18. In tal caso restano nella piena responsabilità degli enti locali l'atto di affidamento, la stipula del contratto di servizio e ogni connessa funzione di controllo.
5 bis. All'Agenzia, costituita in una delle forme di cui al comma 2, può essere affidata direttamente, ove esistano ragioni tecniche ed economiche, la gestione delle reti e delle dotazioni essenziali al trasporto pubblico regionale e locale. Inoltre alla stessa può essere conferita la proprietà di detti beni.
5 ter. Le Agenzie costituite per diversi ambiti territoriali provinciali possono stabilire fra loro forme di cooperazione al fine di esplicare più efficacemente le funzioni a ciascuna di esse assegnate.
Istituto sul trasporto e la logistica
abrogato

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 32 L.R. 28 luglio 2004 n. 17, il limite fissato al presente comma è modificato dal "30 per cento" al "cinquanta per cento".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 52 L.R. 23 dicembre 2004 n.27, il termine del 31 dicembre 2004, previsto al presente comma, è spostato al 31 dicembre 2005, laddove gli Enti locali competenti non siano pervenuti ento il 31 ottobre 2004 alla definizione con le organizzazioni sindacali degli aspetti relativi ai diritti dei lavoratori, secondo quanto previsto all'art. 13 comma 6 della presente legge e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 comma 1 della medesima, purché gli enti stessi pervengano a tale definizione entro il 30 giugno 2005.

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