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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 02 ottobre 1998, n. 30

Art. 16

(modificato comma 2, aggiunti commi 5 bis 5 ter e 5 quater da

art. 15 L.R. 28 aprile 2003 n. 8)

Obblighi di servizio pubblico e contratti di servizio
1. All'imposizione di obblighi di servizio pubblico corrisponde l'erogazione di contributi a favore dei gestori.
2. La definizione analitica degli obblighi e la regolazione degli aspetti economici e operativi, nonché la quantificazione dei contributi, sono realizzate attraverso la stipula di appositi contratti di servizio. ...
3. I contratti di servizio hanno di norma durata triennale in riferimento alla durata della programmazione finanziaria della Regione e degli enti locali.
4. È ammessa la stipula di un unico contratto di servizio congiunto fra più soggetti erogatori di contributi e uno stesso gestore del trasporto pubblico.
5. Nei contratti di servizio stipulati da soggetti diversi dalla Regione, sono nulle le eventuali clausole che prevedano o producano oneri a carico della Regione in misura superiore a quelli previsti negli accordi di programma di cui all'art. 12.
5 bis. I contratti di servizio individuano le condizioni e le valutazioni tecniche ed economiche in base alle quali l'affidatario procede nei confronti dell'eventuale subentrante alla messa a disposizione dei beni di cui all'articolo 13, comma 9 e alla cessione degli eventuali beni di cui all'articolo 14, comma 2.
5 ter. Il contratto di servizio contiene clausole di riduzione del corrispettivo nei casi di incompleta o inadeguata esecuzione del servizio da parte dell'esercente. L'esercente ha diritto allo scomputo degli importi che lo stesso dimostri di avere già riconosciuto direttamente agli utenti a titolo di rimborsi o indennizzi per la minore qualità o quantità dei servizi dallo stesso erogati. L'ente competente può destinare a interventi a favore degli utenti fino al 30 per cento delle somme derivanti dalle effettive riduzioni di corrispettivo operate in base al presente comma.(1)
5 quater. Il contratto di servizio deve indicare gli obiettivi di qualità, di condizione di tenuta meccanica dei mezzi e di rispetto delle normative di emissioni atmosferiche e acustiche, di pulizia e di illuminazione. In particolare deve indicare il numero di corse giornaliere per linea e i relativi orari di inizio e fine corsa, oltre che gli orari di passaggio in alcune delle fermate più significative della linea stessa: nel caso esista il sistema di controllo satellitare o meccanico il contratto di servizio deve prevedere le procedure di verifica dei tabulati relativi. Inoltre deve indicare le modalità di tutela delle corsie riservate e delle fermate oltre che le modalità di rilevazione delle situazioni impreviste di traffico che possono incidere in modo del tutto straordinario sul rispetto della puntualità dei mezzi. Il contratto di servizio deve prevedere le penali per il mancato rispetto degli obiettivi di qualità per entrambe le parti sulla base delle relative responsabilità.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 32 L.R. 28 luglio 2004 n. 17, il limite fissato al presente comma è modificato dal "30 per cento" al "cinquanta per cento".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 52 L.R. 23 dicembre 2004 n.27, il termine del 31 dicembre 2004, previsto al presente comma, è spostato al 31 dicembre 2005, laddove gli Enti locali competenti non siano pervenuti ento il 31 ottobre 2004 alla definizione con le organizzazioni sindacali degli aspetti relativi ai diritti dei lavoratori, secondo quanto previsto all'art. 13 comma 6 della presente legge e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 comma 1 della medesima, purché gli enti stessi pervengano a tale definizione entro il 30 giugno 2005. Quest'ultimo termine, ai sensi del comma 4 dell' art. 22 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, è spostato al 31 ottobre 2005.

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