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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 02 ottobre 1998, n. 30

Art. 18

(modificata lett. a) e sostituita lett. c) del comma 1 e modificati commi 3 e 5 da art. 17 L.R. 28 aprile 2003 n. 8)

Agenzia per il trasporto pubblico regionale e locale
1. In applicazione della presente legge la Regione può istituire un'agenzia regionale, dotata di autonomia organizzativa, a cui affidare i seguenti compiti:
a) svolgimento delle procedure concorsuali per l'affidamento della gestione della rete e del servizio di trasporto pubblico regionale e locale. ...;
b) monitoraggio sui contenuti e sull'attuazione dei contratti di servizio e degli accordi di programma;
c) monitoraggio e valutazione comparativa della qualità dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale e della loro efficacia ai fini degli obiettivi della presente legge, attuati con cadenza annuale e con riferimento prioritario alle aree urbane e ai bacini provinciali, al fine di rendere omogenei in ambito regionale gli interventi locali;
d) collaborare con l'Osservatorio regionale per la Sicurezza stradale;
e) gestione e sviluppo di un sistema informativo accessibile e coordinato con quello regionale e degli enti locali nelle materie riguardanti i compiti ad essa attribuiti;
f) ogni altra funzione ad essa affidata ai sensi della presente legge e delle disposizioni attuative della stessa.
2. La Giunta regionale definisce il limite di spesa per l'organico, nonché la struttura organizzativa dell'Agenzia.
3. Le funzioni di direttore dell'Agenzia sono svolte da un dirigente regionale, anche assunto ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).
4. Per l'esercizio di funzioni progettuali, di studio e di ricerca l'Agenzia può stipulare con esperti contratti di diritto privato e di collaborazione coordinata e continuativa. Può altresì stipulare convenzioni con società, enti qualificati e Università per l'espletamento di particolari servizi.
5. Il dirigente competente dell'Agenzia stipula i contratti e le convenzioni di cui al comma 4 secondo le modalità e il limite massimo di spesa fissati dalla Giunta regionale con apposita direttiva.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 32 L.R. 28 luglio 2004 n. 17, il limite fissato al presente comma è modificato dal "30 per cento" al "cinquanta per cento".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 52 L.R. 23 dicembre 2004 n.27, il termine del 31 dicembre 2004, previsto al presente comma, è spostato al 31 dicembre 2005, laddove gli Enti locali competenti non siano pervenuti ento il 31 ottobre 2004 alla definizione con le organizzazioni sindacali degli aspetti relativi ai diritti dei lavoratori, secondo quanto previsto all'art. 13 comma 6 della presente legge e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 comma 1 della medesima, purché gli enti stessi pervengano a tale definizione entro il 30 giugno 2005. Quest'ultimo termine, ai sensi del comma 4 dell' art. 22 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, è spostato al 31 ottobre 2005.

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