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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 02 ottobre 1998, n. 30

Art. 35
Condizioni e vincoli per gli investimenti
1. Gli investimenti effettuati con contributi regionali di cui al comma 1 dell'art. 34 devono essere destinati esclusivamente al servizio pubblico di linea, alla mobilità urbana e alla intermodalità.
2. La quota di contributi già erogata a favore di un soggetto al quale ne subentri un altro è considerata ai fini dell'erogazione della restante quota al subentrante.
3. I mezzi acquistati e le infrastrutture e le tecnologie realizzate con il finanziamento regionale non possono essere alienati senza l'assenso della Giunta regionale, la quale determina la destinazione delle somme ricavate in relazione alle quote di contributi da restituirsi ai sensi del comma 4.
4. In caso di cessazione di attività o di alienazione del bene oggetto del contributo, il beneficiario è tenuto a restituire alla Regione una somma corrispondente alla quota di contributo non ancora ammortizzata.
5. I vincoli di cui al presente articolo non si applicano agli autobus dopo 12 anni dall'immatricolazione e ai filobus, natanti e altri mezzi di trasporto dopo 20 anni.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 32 L.R. 28 luglio 2004 n. 17, il limite fissato al presente comma è modificato dal "30 per cento" al "cinquanta per cento".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 52 L.R. 23 dicembre 2004 n.27, il termine del 31 dicembre 2004, previsto al presente comma, è spostato al 31 dicembre 2005, laddove gli Enti locali competenti non siano pervenuti ento il 31 ottobre 2004 alla definizione con le organizzazioni sindacali degli aspetti relativi ai diritti dei lavoratori, secondo quanto previsto all'art. 13 comma 6 della presente legge e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 comma 1 della medesima, purché gli enti stessi pervengano a tale definizione entro il 30 giugno 2005. Quest'ultimo termine, ai sensi del comma 4 dell' art. 22 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, è spostato al 31 ottobre 2005.

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