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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 02 ottobre 1998, n. 30

Art. 36
Spese dirette della Regione
1. Gli interventi diretti della Regione sono realizzati, di norma, sulla base di progetti approvati dalla Giunta regionale ovvero sulla base di accordi con gli altri soggetti interessati.
2. Gli interventi della Regione riguardano:
a) realizzazione di infrastrutture, impianti e sistemi tecnologici;
b) acquisto diretto di beni;
c) acquisto diretto di servizi;
d) esecuzione di studi, ricerche e progetti.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 32 L.R. 28 luglio 2004 n. 17, il limite fissato al presente comma è modificato dal "30 per cento" al "cinquanta per cento".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 52 L.R. 23 dicembre 2004 n.27, il termine del 31 dicembre 2004, previsto al presente comma, è spostato al 31 dicembre 2005, laddove gli Enti locali competenti non siano pervenuti ento il 31 ottobre 2004 alla definizione con le organizzazioni sindacali degli aspetti relativi ai diritti dei lavoratori, secondo quanto previsto all'art. 13 comma 6 della presente legge e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 comma 1 della medesima, purché gli enti stessi pervengano a tale definizione entro il 30 giugno 2005. Quest'ultimo termine, ai sensi del comma 4 dell' art. 22 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, è spostato al 31 ottobre 2005.

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