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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 02 ottobre 1998, n. 30

Sezione II
PROGRAMMAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Art. 8

(modificato comma 1 e aggiunto comma 1 bis da

art. 7 L.R. 28 aprile 2003 n. 8)

Atto di indirizzo generale
1. Il Consiglio regionale adotta, ogni tre anni, un atto di indirizzo generale per la elaborazione degli accordi di programma di cui all'articolo 12 e per la programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale e locale, anche in attuazione del PRIT e tenendo conto della programmazione locale, di bacino o di area metropolitana.
1 bis. La Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente il consuntivo dell'attività svolta e le previsioni operative conseguenti.
Art. 9

(aggiunto alinea, modificata lett. b), aggiunta lett. c bis), i bis) e i ter), sostituite lett. f) e h) al comma 1, modificato comma 2 da

art. 8 L.R. 28 aprile 2003 n. 8)

Servizi minimi
1. L'atto di indirizzo di cui all'articolo 8 contiene la definizione dei principi per la determinazione dei servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, con riferimento:
a) ai contenuti degli strumenti di programmazione della Regione e degli enti locali;
b) alla salvaguardia, al potenziamento ed al miglioramento del livello medio regionale dei servizi minimi definiti nel precedente triennio;
c) alla definizione di standard di qualità e quantità coerenti con l'obiettivo della mobilità sostenibile;
c bis) a una immagine omogenea, coordinata ed identificabile del servizio pubblico, dei mezzi, delle fermate e dell'informazione;
d) all'ammontare complessivo delle risorse regionali attribuibili a compensazione degli obblighi di servizio pubblico, con qualsiasi modalità il servizio stesso sia effettuato;
e) alle integrazioni funzionali, tariffarie e organizzative della mobilità;
f) alla promozione di soluzioni che concorrano alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione dei consumi energetici, alla vivibilità delle aree urbane, extraurbane e delle zone sensibili, favorendo l'introduzione di tecnologie innovative anche in coerenza con gli obblighi assunti a livello statale ed internazionale;
g) ai parametri territoriali e di popolazione;
h) agli esiti della consultazione con gli enti locali, con le organizzazioni sindacali, con le associazioni di categoria, dei consumatori e ambientaliste;
i) alla promozione di soluzioni che migliorino la sicurezza della circolazione.
i bis) a garantire e facilitare il pendolarismo scolastico e lavorativo, la fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso prioritariamente alle strutture sociosanitarie e amministrative;
i ter) a servire il territorio delle Comunità montane e le aree a bassa frequentazione.
2. Le Province, i Comuni e le Comunità montane, nel caso di esercizio associato di servizi comunali del trasporto locale ..., possono istituire, d'intesa con la Regione, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla Regione. In tal caso l'imposizione degli obblighi di servizio aggiuntivo e le corrispondenti compensazioni finanziarie sono a carico dei bilanci degli enti locali.
Art. 10
Intesa tra Regione ed enti locali sui servizi minimi
1. In base ai contenuti dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 8, la Regione perviene all'intesa, relativa ai servizi minimi, in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 32 L.R. 28 luglio 2004 n. 17, il limite fissato al presente comma è modificato dal "30 per cento" al "cinquanta per cento".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 52 L.R. 23 dicembre 2004 n.27, il termine del 31 dicembre 2004, previsto al presente comma, è spostato al 31 dicembre 2005, laddove gli Enti locali competenti non siano pervenuti ento il 31 ottobre 2004 alla definizione con le organizzazioni sindacali degli aspetti relativi ai diritti dei lavoratori, secondo quanto previsto all'art. 13 comma 6 della presente legge e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 comma 1 della medesima, purché gli enti stessi pervengano a tale definizione entro il 30 giugno 2005. Quest'ultimo termine, ai sensi del comma 4 dell' art. 22 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, è spostato al 31 ottobre 2005.

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