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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 02 ottobre 1998, n. 30

Titolo V
INTERVENTI FINANZIARI
Art. 31

(sostituita lett. b) del comma 2 da art. 1 L.R. 1 febbraio 2002 n. 1;

inserite lett. e bis) e e ter) al comma 2 da art. 31 L.R. 28 aprile 2003 n. 8; aggiunti lett b bis) del comma 2 e comma 3 bis da art. 24 L.R. 28 luglio 2006 n. 13)

Tipologia degli interventi finanziari
1. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dalla presente legge attraverso un fondo alimentato da risorse proprie, trasferite dallo Stato o conferite da soggetti pubblici e privati.
2. La Regione interviene, direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici o privati, al sostegno del sistema del trasporto pubblico regionale e locale, della mobilità urbana e dell'intermodalità mediante:
a) contributi a copertura degli oneri per i servizi minimi;
b) contributi per iniziative di incremento e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico;
b bis) contributi a copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali;
c) contributi per gli investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, con priorità per i mezzi a basso livello di emissione;
d) contributi per l'incentivazione alla progettazione di opere in attuazione del PRIT, nonché di studi e progetti di carattere territoriale e ambientale connessi alla loro realizzazione;
e) spese dirette della Regione.
e bis) contributi per interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile;
e ter) incentivi a nuove tipologie contrattuali nell'uso dei mezzi, quali leasing e full leasing service.
3. La Regione fa fronte agli oneri per il trasporto ferroviario, inerenti alle funzioni di cui al titolo II, a seguito dell'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, relativi al trasferimento delle risorse, individuate e ripartite come previsto dagli artt. 12 e 20 del D.Lgs 422/1997 Sito esterno.
3 bis) La Regione provvede a trasferire le somme di cui al comma 2, lettera b bis) alle Aziende che esercitano trasporto ferroviario ovvero alle Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico locale competenti per territorio, a seconda della prevalenza di servizi svolti.
Art. 32

(aggiunto comma 1 bis) da art. 32 L.R. 28 aprile 2003 n. 8)

Contributi per i servizi minimi
1. La Regione interviene a copertura degli oneri inerenti i servizi minimi di cui all'art. 9 e per lo sviluppo e miglioramento del trasporto pubblico regionale e locale.
1 bis. La Regione, sulla base dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 8, concorre fino al 65 per cento della copertura dei costi annuali dei servizi minimi previsti per ciascun bacino provinciale dai relativi accordi di programma, di cui all'articolo 12.
2. La Regione, attraverso la sottoscrizione dei contratti di servizio, destina le risorse ai soggetti gestori dei servizi minimi di competenza regionale.
3. La Regione, a seguito degli accordi di programma di cui all'art. 12, assegna le risorse per i servizi minimi autofilotranviari alle Province, ai Comuni capoluogo di provincia, ai Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o alle Agenzie locali secondo le competenze ad esse attribuite. Le risorse assegnate alle Province si riferiscono anche ai servizi dei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti.
4. Anche nell'ipotesi di costituzione dell'agenzia locale per la mobilità, le risorse assegnate devono essere commisurate a tutti i costi relativi ai servizi minimi ad eccezione di quelli riferiti alla programmazione, in quanto assicurati in sede di conferimento di delega.
5. I contributi per i servizi minimi sono determinati triennalmente, in coerenza con la programmazione dei servizi di cui agli artt. 8, 9 e 10, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione dei contratti di servizio di cui all'art. 16, tenuto conto dei vincoli e delle regole di variazione delle entrate e delle spese previste dalle leggi di bilancio. Gli enti delegati e i gestori del servizio pubblico regionale e locale sono tenuti a fornire dati, informazioni e documentazione richiesti in conformità ai modelli anche informatizzati e relative istruzioni a tal fine predisposte dalla Giunta regionale.
6. La Giunta regionale provvede alla determinazione dei contributi per i servizi minimi anche in relazione agli indici incentivanti l'efficacia e l'efficienza della gestione e il relativo metodo di costruzione. A indici incentivanti l'efficacia e l'efficienza della gestione dei servizi si attengono, parimenti, nell'ambito delle rispettive competenze, gli Enti e le Agenzie locali.
7. La Giunta stabilisce le modalità di controllo, i casi e le modalità di revoca dei contributi, i tempi e i modi dell'erogazione.
8. La Giunta regionale procede annualmente alla concessione dei contributi.
9. Fino all'adozione del provvedimento annuale di cui al comma 8, la Giunta regionale è autorizzata a concedere acconti mensili che non superino un dodicesimo dello stanziamento complessivo previsto nel bilancio regionale.
Art. 32 bis
Contributi per interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile
1. La Regione fa fronte al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 31, comma 2, lettera e bis), esclusivamente con i fondi dei trasferimenti statali relativi alla legge 8 giugno 1978, n. 297 Sito esterno (Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea).
2. La Giunta regionale approva annualmente un programma di interventi di portata triennale, distinguendone la destinazione tra esercizio delle infrastrutture ed esercizio dei servizi, concedendo i relativi contributi ai rispettivi concessionari e affidatari e stabilendo le modalità di erogazione.
3. Con l'atto di cui al comma 2, che ha anche valore di concessione dei contributi, la Giunta regionale può disporre l'erogazione a titolo di acconto di una somma non superiore al 50 per cento del contributo complessivamente concesso per il medesimo anno a ciascun concessionario di infrastruttura o affidatario di servizi ferroviari.
4. Ai contributi di cui al presente articolo si applicano le condizioni e i vincoli previsti dall'articolo 35.
Art. 33

(già sostituito da art. 2 L.R. 1 febbraio 2002 n. 1; poi aggiunto comma 3 bis da art. 22 L.R. 27 luglio 2005 n. 14)

Contributi per iniziative di incremento e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico
1. La Regione può concedere agli Enti locali o alle loro Agenzie, costituite ai sensi dell'art. 19, contributi per i servizi di trasporto pubblico finalizzati a:
a) aumentare la quantità di offerta di servizi rispetto a quanto definito negli accordi di programma di cui all'art. 12;
b) migliorare qualitativamente l'offerta di servizi attraverso innovazioni organizzative, gestionali e tecnologiche.
2. La Giunta regionale determina annualmente i criteri di assegnazione dei contributi di cui al comma 1, anche sulla base delle intese raggiunte in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" .
3. La Giunta regionale stabilisce altresì, con propria deliberazione, le modalità di presentazione delle domande, di erogazione dei contributi, di controllo successivo nonché le fattispecie e le modalità di revoca.
3 bis La Giunta regionale può concedere contributi straordinari alle imprese esercenti il trasporto pubblico ferroviario e determina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, acquisito il parere della commissione competente.
Art. 34

(modificata lett. c) comma 6 da art. 3 L.R. 1 febbraio 2002 n. 1;

poi sostituito comma 4 e modificata lett. a) comma 6 da

art. 34 L.R. 28 aprile 2003 n. 8)

Contributi sugli investimenti
1. La Regione partecipa al finanziamento degli investimenti previsti dall'art. 31, comma 2, lettera c) nella misura massima del 70% degli importi ritenuti finanziabili, attraverso:
a) contributi in conto capitale;
b) contributi in conto ammortamento mutui;
c) contributi per la copertura degli oneri derivanti da contratti di leasing.
2. I contributi previsti dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 31 sono concessi prioritariamente alle progettazioni di opere relative ad interventi che maggiormente rispondono alla sicurezza, alla intermodalità, alla qualità ambientale e alla logistica dei trasporti.
3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili nè tra loro nè con altre provvidenze finanziarie previste da leggi regionali oltre il limite del 70%.
4. Il limite del 70 per cento previsto ai commi 1 e 3 non si applica agli interventi dei concessionari e affidatari sui beni ferroviari di proprietà della Regione.
5. Rientrano tra i costi ammissibili le spese tecniche per la progettazione esecutiva, la direzione lavori e altre prestazioni professionali.
6. I soggetti beneficiari dei contributi sono:
a) gli enti locali e le loro agenzie;
b) le aziende e imprese esercenti il trasporto pubblico regionale e locale;
c) eventuali altri soggetti pubblici e privati compresi negli accordi di programma di cui agli artt. 11 e 12 oppure, sentita la Commissione consiliare competente, in specifiche convenzioni.
7. La Giunta regionale determina i criteri per la valutazione degli investimenti, per la concessione e la erogazione dei contributi nonché le modalità di revoca.
8. Con l'atto di concessione, la Giunta regionale può altresì disporre l'erogazione, a titolo di acconto, di una somma di importo non superiore al 50% del contributo concesso.
Art. 35
Condizioni e vincoli per gli investimenti
1. Gli investimenti effettuati con contributi regionali di cui al comma 1 dell'art. 34 devono essere destinati esclusivamente al servizio pubblico di linea, alla mobilità urbana e alla intermodalità.
2. La quota di contributi già erogata a favore di un soggetto al quale ne subentri un altro è considerata ai fini dell'erogazione della restante quota al subentrante.
3. I mezzi acquistati e le infrastrutture e le tecnologie realizzate con il finanziamento regionale non possono essere alienati senza l'assenso della Giunta regionale, la quale determina la destinazione delle somme ricavate in relazione alle quote di contributi da restituirsi ai sensi del comma 4.
4. In caso di cessazione di attività o di alienazione del bene oggetto del contributo, il beneficiario è tenuto a restituire alla Regione una somma corrispondente alla quota di contributo non ancora ammortizzata.
5. I vincoli di cui al presente articolo non si applicano agli autobus dopo 12 anni dall'immatricolazione e ai filobus, natanti e altri mezzi di trasporto dopo 20 anni.
Art. 36
Spese dirette della Regione
1. Gli interventi diretti della Regione sono realizzati, di norma, sulla base di progetti approvati dalla Giunta regionale ovvero sulla base di accordi con gli altri soggetti interessati.
2. Gli interventi della Regione riguardano:
a) realizzazione di infrastrutture, impianti e sistemi tecnologici;
b) acquisto diretto di beni;
c) acquisto diretto di servizi;
d) esecuzione di studi, ricerche e progetti.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 32 L.R. 28 luglio 2004 n. 17, il limite fissato al presente comma è modificato dal "30 per cento" al "cinquanta per cento".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 52 L.R. 23 dicembre 2004 n.27, il termine del 31 dicembre 2004, previsto al presente comma, è spostato al 31 dicembre 2005, laddove gli Enti locali competenti non siano pervenuti ento il 31 ottobre 2004 alla definizione con le organizzazioni sindacali degli aspetti relativi ai diritti dei lavoratori, secondo quanto previsto all'art. 13 comma 6 della presente legge e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 comma 1 della medesima, purché gli enti stessi pervengano a tale definizione entro il 30 giugno 2005. Quest'ultimo termine, ai sensi del comma 4 dell' art. 22 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, è spostato al 31 ottobre 2005.

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