Titolo VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Capo I
NORME TRANSITORIE
Norme transitorie per il trasporto ferroviario
1. È fissata al 31 dicembre 2003 la scadenza degli affidamenti diretti in materia di servizi ferroviari.
2. La Regione procede alla costituzione della società di gestione della rete, di cui all'articolo 22, comma 2, tramite scissione della società acquisita a norma della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 39 (Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della società "Ferrovie Emilia-Romagna-Società a responsabilità limitata").
3. La Regione procede alla costituzione della società e all'affidamento di cui all'articolo 22, comma 2 alla scadenza delle concessioni novennali in essere. Fino a tale momento la Regione stabilisce le forme di coordinamento e integrazione della gestione della rete di sua competenza. Nel rispetto di specifiche direttive emanate dalla Regione è attribuita agli attuali concessionari fino alla scadenza della concessione in atto, la titolarità della gestione dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili, per gli usi particolari di cui all'articolo 6, comma 5 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11).
4. Una volta avvenuta la scissione di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione può ridurre la percentuale della propria partecipazione alla società per i servizi anche al di sotto della maggioranza delle quote, attraverso la cessione di proprie quote esclusivamente a enti locali oppure a società di cui gli enti locali stessi detengano la proprietà maggioritaria assoluta.
Norme transitorie in materia di trasporto autofilotranviario
1. abrogato
2. abrogato
3. In sede di aggiornamento degli accordi di programma e di servizio di cui al comma 2, da sottoscrivere entro il 30 giugno 1999, sono definite ulteriori azioni finalizzate ad accelerare il riassetto organizzativo, le trasformazioni aziendali e la liberalizzazione della gestione dei servizi.
4. Alle imprese derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997 , possono essere affidati direttamente dagli enti locali proprietari, servizi autofilotranviari per un periodo che non superi il 31 dicembre 2003. Alla stessa data scade qualunque affidamento diretto in materia di servizi autofilotranviari. Laddove l'ente competente abbia pubblicato il bando della procedura concorsuale per l'affidamento dei servizi entro il 31 dicembre 2003, è consentita la prosecuzione dell'esercizio da parte dell'affidatario presente fino al momento dell'aggiudicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.(2)
4 bis. Gli enti locali attuano la norma di separazione di cui all'articolo 13, comma 3, provvedendo anche ai necessari aggiornamenti degli affidamenti, nonché dei contratti di servizio in essere. Le società esercenti possono partecipare alle prime procedure concorsuali bandite in ogni bacino ancorché la separazione ancora non sussista. Successivamente le società esercenti possono partecipare alle procedure concorsuali esclusivamente se la separazione risulta perfezionata.
4 ter Per il trasporto autofilotranviario della sola area metropolitana bolognese, le scadenze degli affidamenti in atto previste dal comma 4, indipendentemente dalla avvenuta pubblicazione di un bando, sono prorogate alle date indicate dalla normativa nazionale, purchè si siano verificate le condizioni dalla medesima previste. Ai fini di cui all'articolo 18, comma 3 ter, lettera b) del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4 della L. 15 marzo 1997, n. 59) si richiede che il nuovo soggetto societario risultante dalla fusione ovvero la società consortile che sia stata costituita operino con riferimento a servizi il cui volume, in termini di vetture-chilometro, sia superiore di almeno un decimo rispetto al volume dei servizi già esercitati da quello dei soggetti interessati che sia affidatario del maggior volume di servizi, in termini di vetture-chilometro, all'interno del bacino di traffico o dei bacini di traffico interessati. Laddove quest'ultimo soggetto sia altresì il soggetto affidatario del maggiore volume di servizi, in termini di vetture-chilometro, all'interno del bacino di traffico o dei bacini di traffico interessati, la proroga può essere riconosciuta altresì, ove gli Enti locali competenti o la loro agenzia per la mobilità locale lo ritengano opportuno per ragioni inerenti la progettazione e organizzazione integrata dei servizi di trasporto pubblico locale, sulla base del principio di parità di trattamento, a favore degli altri soggetti affidatari di servizi di trasporto autofilotranviario all'interno del medesimo bacino o dei medesimi bacini di traffico.
5. abrogato
6. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 4 le società derivanti dalla trasformazione possono subaffidare servizi autofilotranviari sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di servizi e sulla costituzione di società miste tra soggetti pubblici e privati.
7. Il subaffidamento da parte delle società derivanti dalla trasformazione è subordinato all'assenso dell'ente competente, il quale verifica anche che ricorrano condizioni di riduzione del costo di produzione del servizio senza danno per la qualità dello stesso.
7 bis. La Regione può individuare motivazioni eccezionali che giustifichino l'affidamento diretto per la gestione dei servizi nell'ambito dell'atto di indirizzo triennale previsto dall'articolo 8 della presente legge.
Art. 46
Procedimenti in corso
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi alle leggi regionali abrogate dall'art. 51 sono conclusi secondo le modalità previste dalla legge in base alla quale furono iniziati.
Art. 47
Conferenza di concertazione
1. Nelle more dell'attuazione dell'art. 10, l'intesa tra Regione ed enti locali sui servizi minimi è raggiunta nell'ambito di una apposita Conferenza di concertazione. La Conferenza è convocata dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato in materia di trasporto pubblico, con la partecipazione delle province, dei comuni capoluogo di provincia, dei comuni non capoluogo con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, di 12 rappresentanti degli altri comuni, di cui 4 montani, e di una comunità montana.
2. La Regione stabilisce le modalità di funzionamento della Conferenza di cui al comma 1.
Capo II
NORME FINALI
Art. 48
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 18, all'art. 20 e al comma 2 dell'art. 31 si fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli o con l'opportuna modifica di capitoli esistenti nel bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità: in sede di approvazione del bilancio annuale e poliennale, a norma di quanto disposto dall'
art. 11, comma 1, della legge regionale 6 luglio 1977 n. 31 e successive modificazioni, per gli interventi concernenti oneri di natura corrente e con apposite specifiche autorizzazioni di spesa, da adottare in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma di quanto disposto dall'
art. 13 bis della L.R. 31/1977 e successive modificazioni, per gli interventi concernenti spese di investimento in conto capitale. All'istituzione, alla modifica ed al finanziamento dei capitoli si provvede in ottemperanza ai vincoli ed agli equilibri del bilancio regionale e nel rispetto dei vincoli eventualmente derivanti da assegnazioni di fondi nazionali e comunitari.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 3 dell'art. 31 si provvede con l'istituzione di appositi capitoli nel bilancio regionale che verranno dotati della disponibilità finanziaria e alimentati con le risorse trasferite con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 12 e 20
del D.Lgs. 422/1997 ai sensi degli articoli 4, comma 4 lett. a) e 7, comma 1,
della legge 59/1997 .
Art. 49
Beni trasferiti
1. I beni trasferiti alla Regione in attuazione
del D.Lgs. 422/1997 entrano a far parte del demanio e del patrimonio regionale.
2. I beni di cui al comma 1 non più necessari all'esercizio del trasporto pubblico regionale e locale possono essere alienati o adibiti ad altri scopi, d'intesa con gli enti locali.
3. I beni ceduti gratuitamente dalla Regione ai gestori del trasporto pubblico regionale e locale sono gravati dal vincolo di destinazione esclusiva a tale finalità, pena la risoluzione dell'atto di cessione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 793 del Codice Civile. La Giunta regionale, su richiesta dei gestori, può autorizzare l'alienazione dei beni a condizione di utilizzare i proventi per investimenti finalizzati allo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale.
Art. 50
Contributi per ripiano dei disavanzi
1. I contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio eventualmente previsti da leggi dello Stato, sono ripartiti dalla Giunta regionale sulla base delle indicazioni delle leggi statali e regionali eventualmente adottate.
Art. 51
Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 46 sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) L.R. 1 dicembre 1979, n. 45 concernente: "Normativa organica sui servizi pubblici di trasporto di interesse regionale. Delega delle funzioni amministrative" ;
c) L.R. 1 febbraio 1982, n. 7 concernente: "Norme per la concessione di contributi sulle spese di gestione e di investimento agli Enti, Aziende ed Imprese, che esercitano servizi pubblici di linea per trasporto persone di interesse regionale e locale. Modifiche ed integrazioni alla
L.R. 1 dicembre 1979, n. 45 ;
e) L.R. 29 gennaio 1987, n. 4 concernente: "Applicazione di sanzione amministrativa a carico dei viaggiatori dei servizi pubblici di linea sprovvisti di valido documento di viaggio" ;
f) L.R. 24 febbraio 1987, n. 6 concernente: "Concorso della Regione Emilia-Romagna nella progettazione e nella esecuzione per sistemi integrati di trasporto pubblico" ;
g) L.R. 28 dicembre 1988, n. 53 concernente: "Cessione gratuita in proprietà al Consorzio per l'esercizio dei trasporti pubblici nella città e nella provincia di Piacenza e, per suo tramite all'Azienda Consorziale ACAP degli immobili acquistati dalla Regione per effetto della soluzione anticipata delle concessioni di autolinee" ;
h) L.R. 5 settembre 1989, n. 31 concernente: "Contributi in conto capitale agli enti locali per la progettazione di opere in attuazione del Piano regionale integrato dei trasporti" ;
q) L.R. 8 aprile 1994, n. 15 concernente: "Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico" ;
2. Sono altresì abrogati:
a) l'
art. 12 della L.R. 8 settembre 1981 n. 34 concernente: "Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche alle procedure e alle autorizzazioni di spese di leggi regionali in vigore, assunto in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1981 a norma dell'
art. 37 della L.R. 31/1977. Primo provvedimento generale di variazione" ;
b) gli artt. 55 e 57
della L.R. 7 giugno 1982, n. 26 concernente: "Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, assunto in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1982 e del bilancio pluriennale 1982-1985" ;
c) l'
art. 56 della L.R. 2 maggio 1985, n. 17 concernente: "Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, assunto in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1985 e del bilancio pluriennale 1985-1987" ;
d) l'
art. 51 L.R. 28 aprile 1986, n. 10 concernente: "Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, assunto in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1986 e bilancio pluriennale 1986-1988" .
Art. 52
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'
art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.