Capo I
NORME TRANSITORIE
Norme transitorie per il trasporto ferroviario
1. È fissata al 31 dicembre 2003 la scadenza degli affidamenti diretti in materia di servizi ferroviari.
2. La Regione procede alla costituzione della società di gestione della rete, di cui all'articolo 22, comma 2, tramite scissione della società acquisita a norma della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 39 (Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della società "Ferrovie Emilia-Romagna-Società a responsabilità limitata").
3. La Regione procede all'affidamento di cui all'articolo 22, comma 2 alla scadenza delle concessioni novennali in essere. La costituzione della società tramite scissione prevista dall'articolo 13, comma 3 della presente legge interverrà entro la data di scadenza dell'affidamento del servizio di trasporto ferroviario in corso. Fino a tale momento si applica la disciplina della separazione contabile e patrimoniale prevista dagli articoli 2, 5 e 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 (Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria). La Regione coordina la gestione della rete di sua competenza.
3 bis. Nel rispetto di specifiche direttive emanate dalla Regione è attribuita agli attuali concessionari fino alla scadenza della concessione in atto, la titolarità della gestione dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili, per gli usi particolari di cui all'articolo 6, comma 5 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11).
4. Una volta avvenuta la scissione di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione può ridurre la percentuale della propria partecipazione alla società per i servizi anche al di sotto della maggioranza delle quote, attraverso la cessione di proprie quote esclusivamente a enti locali oppure a società di cui gli enti locali stessi detengano la proprietà maggioritaria assoluta.
Norme transitorie in materia di trasporto autofilotranviario
1. abrogato
2. abrogato
3. In sede di aggiornamento degli accordi di programma e di servizio di cui al comma 2, da sottoscrivere entro il 30 giugno 1999, sono definite ulteriori azioni finalizzate ad accelerare il riassetto organizzativo, le trasformazioni aziendali e la liberalizzazione della gestione dei servizi.
4. Alle imprese derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997 , possono essere affidati direttamente dagli enti locali proprietari, servizi autofilotranviari per un periodo che non superi il 31 dicembre 2003. Alla stessa data scade qualunque affidamento diretto in materia di servizi autofilotranviari. Laddove l'ente competente abbia pubblicato il bando della procedura concorsuale per l'affidamento dei servizi entro il 31 dicembre 2003, è consentita la prosecuzione dell'esercizio da parte dell'affidatario presente fino al momento dell'aggiudicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.(2)
4 bis. Gli enti locali attuano la norma di separazione di cui all'articolo 13, comma 3, provvedendo anche ai necessari aggiornamenti degli affidamenti, nonché dei contratti di servizio in essere. Le società esercenti possono partecipare alle prime procedure concorsuali bandite in ogni bacino ancorché la separazione ancora non sussista. Successivamente le società esercenti possono partecipare alle procedure concorsuali esclusivamente se la separazione risulta perfezionata.
4 ter Per il trasporto autofilotranviario della sola area metropolitana bolognese, le scadenze degli affidamenti in atto previste dal comma 4, indipendentemente dalla avvenuta pubblicazione di un bando, sono prorogate alle date indicate dalla normativa nazionale, purchè si siano verificate le condizioni dalla medesima previste. Ai fini di cui all'articolo 18, comma 3 ter, lettera b) del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4 della L. 15 marzo 1997, n. 59) si richiede che il nuovo soggetto societario risultante dalla fusione ovvero la società consortile che sia stata costituita operino con riferimento a servizi il cui volume, in termini di vetture-chilometro, sia superiore di almeno un decimo rispetto al volume dei servizi già esercitati da quello dei soggetti interessati che sia affidatario del maggior volume di servizi, in termini di vetture-chilometro, all'interno del bacino di traffico o dei bacini di traffico interessati. Laddove quest'ultimo soggetto sia altresì il soggetto affidatario del maggiore volume di servizi, in termini di vetture-chilometro, all'interno del bacino di traffico o dei bacini di traffico interessati, la proroga può essere riconosciuta altresì, ove gli Enti locali competenti o la loro agenzia per la mobilità locale lo ritengano opportuno per ragioni inerenti la progettazione e organizzazione integrata dei servizi di trasporto pubblico locale, sulla base del principio di parità di trattamento, a favore degli altri soggetti affidatari di servizi di trasporto autofilotranviario all'interno del medesimo bacino o dei medesimi bacini di traffico.
5. abrogato
6. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 4 le società derivanti dalla trasformazione possono subaffidare servizi autofilotranviari sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di servizi e sulla costituzione di società miste tra soggetti pubblici e privati.
7. Il subaffidamento da parte delle società derivanti dalla trasformazione è subordinato all'assenso dell'ente competente, il quale verifica anche che ricorrano condizioni di riduzione del costo di produzione del servizio senza danno per la qualità dello stesso.
7 bis. La Regione può individuare motivazioni eccezionali che giustifichino l'affidamento diretto per la gestione dei servizi nell'ambito dell'atto di indirizzo triennale previsto dall'articolo 8 della presente legge.
Art. 46
Procedimenti in corso
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi alle leggi regionali abrogate dall'art. 51 sono conclusi secondo le modalità previste dalla legge in base alla quale furono iniziati.
Conferenza di concertazione
1. abrogato.