LEGGE REGIONALE 02 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
INDICE

Art. 31 - Tipologia degli interventi finanziari
Art. 32 -
Contributi per i servizi minimi
Art. 32 bis - Contributi per interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile
Art. 33 -
Contributi per iniziative di incremento e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico
Art. 34 -
Contributi sugli investimenti
Art. 35 -
Condizioni e vincoli per gli investimenti
Art. 36 -
Spese dirette della Regione
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 1 R.R. 28 dicembre 2009 n. 3, le Province, ovvero le Agenzie per la mobilità di cui al presente articolo, nel caso di assegnazione alle stesse delle relative funzioni , rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio del servizio trasporti passeggeri effettuato mediante noleggio autobus con conducente ai soggetti che esercitano la loro attività nell'ambito di inprese aventi sede legale nel territorio provinciale, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 bis, comma 1, della presente legge