LEGGE REGIONALE 02 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 6 ottobre 1998
Art. 21
Competenze
1. In materia di trasporto ferroviario regionale e locale competono alla Regione tutte le funzioni programmatorie, amministrative e di finanziamento non mantenute allo Stato ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 .
2. La Regione, nell'esercizio delle sue competenze, persegue il miglioramento delle prestazioni del trasporto ferroviario e l'integrazione con il trasporto nazionale, con i sistemi di mobilità urbana e locale, con i sistemi di trasporto aereo e marittimo, nonchè con i sistemi di gestione della logistica delle merci.
3. La programmazione e la progettazione del servizio ferroviario dell'area metropolitana bolognese è effettuata d'intesa con la Provincia e il Comune di Bologna, tenendo conto del livello dei servizi minimi ferroviari individuato negli accordi sottoscritti con Stato e FS SpA.
4. L'esercizio delle funzioni relative alla rete e ai servizi non già in concessione alla Società Ferrovie dello Stato SpA, ha luogo a seguito della stipula degli accordi di programma con lo Stato e dell'emanazione dei relativi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsti dall'art. 8, commi 3 e 4, del D.Lgs 422/1997 .
5. L'esercizio delle funzioni relative ai servizi già in concessione alla Società Ferrovie dello Stato SpA decorre a seguito della stipula degli accordi e dell'emanazione dei decreti previsti dal D.Lgs 422/1997 .