Capo II
NORME FINALI
Norma finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Beni trasferiti
1.
I beni trasferiti alla Regione in attuazione
del D.Lgs. 422/1997 entrano a far parte del demanio e del patrimonio regionale.
2.
I beni di cui al comma 1 che, a seguito di accertamento tecnico, risultino non più necessari all'esercizio del trasporto pubblico regionale e locale, possono essere alienati o adibiti ad altri scopi, d'intesa, per i mezzi adibiti a servizi autofilotranviari, con gli enti locali.
3.
I beni ceduti gratuitamente dalla Regione ai gestori del trasporto pubblico regionale e locale
della Regione Emilia-Romagna sono gravati dal vincolo di destinazione esclusiva a tale finalità, pena la risoluzione dell'atto di cessione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 793 del Codice Civile. La Giunta regionale, su richiesta dei gestori, può autorizzare l'alienazione dei beni a condizione di utilizzare i proventi per investimenti finalizzati allo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale
della Regione Emilia-Romagna.
Contributi per ripiano dei disavanzi
abrogato.
Art. 51
Abrogazioni
1.
Fatto salvo quanto previsto all'art. 46 sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a)
L.R. 1 dicembre 1979, n. 45 concernente: "Normativa organica sui servizi pubblici di trasporto di interesse regionale. Delega delle funzioni amministrative" ;
c)
L.R. 1 febbraio 1982, n. 7 concernente: "Norme per la concessione di contributi sulle spese di gestione e di investimento agli Enti, Aziende ed Imprese, che esercitano servizi pubblici di linea per trasporto persone di interesse regionale e locale. Modifiche ed integrazioni alla
L.R. 1 dicembre 1979, n. 45 ;
e)
L.R. 29 gennaio 1987, n. 4 concernente: "Applicazione di sanzione amministrativa a carico dei viaggiatori dei servizi pubblici di linea sprovvisti di valido documento di viaggio" ;
f)
L.R. 24 febbraio 1987, n. 6 concernente: "Concorso della Regione Emilia-Romagna nella progettazione e nella esecuzione per sistemi integrati di trasporto pubblico" ;
g)
L.R. 28 dicembre 1988, n. 53 concernente: "Cessione gratuita in proprietà al Consorzio per l'esercizio dei trasporti pubblici nella città e nella provincia di Piacenza e, per suo tramite all'Azienda Consorziale ACAP degli immobili acquistati dalla Regione per effetto della soluzione anticipata delle concessioni di autolinee" ;
h)
L.R. 5 settembre 1989, n. 31 concernente: "Contributi in conto capitale agli enti locali per la progettazione di opere in attuazione del Piano regionale integrato dei trasporti" ;
q)
L.R. 8 aprile 1994, n. 15 concernente: "Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico" ;
2.
Sono altresì abrogati:
a)
l'
art. 12 della L.R. 8 settembre 1981 n. 34 concernente: "Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche alle procedure e alle autorizzazioni di spese di leggi regionali in vigore, assunto in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1981 a norma dell'
art. 37 della L.R. 31/1977. Primo provvedimento generale di variazione" ;
b)
gli artt. 55 e 57
della L.R. 7 giugno 1982, n. 26 concernente: "Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, assunto in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1982 e del bilancio pluriennale 1982-1985" ;
c)
l'
art. 56 della L.R. 2 maggio 1985, n. 17 concernente: "Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, assunto in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1985 e del bilancio pluriennale 1985-1987";
d)
l'
art. 51 L.R. 28 aprile 1986, n. 10 concernente: "Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, assunto in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1986 e bilancio pluriennale 1986-1988" .
Art. 52
Dichiarazione d'urgenza
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'
art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.