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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1998, n. 31

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 30 MAGGIO 1997, N. 15 RECANTE " NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34 ". NORME IN MATERIA DI BENI IMMOBILI DI RIFORMA FONDIARIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 128 del 12 ottobre 1998

Art. 4
Modifiche all'art. 24
1.
Il comma 3 dell'art. 24 della L.R. 15/1997 è sostituito dal seguente:
"3. Le Province con carenza di personale anche dopo l'integrazione fra strutture e organici possono ricorrere, in via straordinaria d'intesa con la Regione e nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti, ad assunzioni qualora la Regione stessa non abbia assegnato proprio personale mediante mobilità ".
2.
Dopo il comma 3 dell'art. 24 della L.R. 15/1997 è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. In attuazione del comma 3 o per l'utilizzo, in alternativa, delle forme di gestione flessibile di cui al comma 1 dell'art. 20, la Giunta regionale assegna, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a decorrere dall'esercizio 1998 e fino alla attuazione delle disposizioni di cui all'art. 25, le somme individuate in applicazione delle intese di cui al comma 2. ".

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