Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1998, n. 31

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 30 MAGGIO 1997, N. 15 RECANTE " NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34 ". NORME IN MATERIA DI BENI IMMOBILI DI RIFORMA FONDIARIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 128 del 12 ottobre 1998

Art. 5
Modifica all'art. 28
1.
Dopo il comma 3 dell'art. 28 della L.R. 15/1997 è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. Sono altresì a carico della Regione gli oneri relativi ai beni immobili o alle porzioni di beni immobili utilizzati in modo esclusivo per l'esercizio di funzioni di competenza di Province e Comunità montane in sostituzione dei beni immobili assegnati dalla Regione. In ogni caso tale importo non dovrà superare l'importo originariamente assegnato a norma del comma 3. ".

Espandi Indice