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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1998, n. 31

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 30 MAGGIO 1997, N. 15 RECANTE " NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34 ". NORME IN MATERIA DI BENI IMMOBILI DI RIFORMA FONDIARIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 128 del 12 ottobre 1998

Art. 8
Beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10, 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386 Sito esterno
1. In attuazione dell'art. 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146 Sito esterno, la Regione adegua la normativa fissata dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386 Sito esterno in ordine ai beni immobili della riforma fondiaria, secondo quanto disposto dai seguenti commi.
2. I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria sono espletati dalla Regione, a decorrere dal 1° gennaio 1999, tramite proprie strutture organizzative e la gestione speciale di cui all'art. 7 della legge regionale 1 aprile 1993, n. 18 cessa alla data del 31 dicembre 1998.
3. Il riservato dominio a favore della Regione sui terreni assegnati ai sensi dell'art. 10 della L. 386/1976 Sito esterno permane fino al pagamento della decima annualità del prezzo di assegnazione. Le successive annualità, ai sensi dell'art. 10 della L. 386/1976 Sito esterno, restano oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le norme e privilegi stabiliti per le imposte dirette.
4. I terreni, per un periodo di cinque anni a decorrere dal momento della cessazione del riservato dominio di cui al comma 3:
a) sono soggetti ai vincoli, alle limitazioni e ai divieti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379 Sito esterno;
b) possono essere alienati esclusivamente a favore dei soggetti, al prezzo e alle condizioni previsti dai commi 5 e 6 dell'art. 10 della L.386/1976 Sito esterno.
5. I terreni agricoli pervenuti alla Regione in base alle leggi di riforma fondiaria a seguito della soppressione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo, che siano o ritornino nella disponibilità della Regione stessa, sono assegnati alle condizioni previste dalla normativa vigente per la formazione della proprietà diretto-coltivatrice.
6. Le cessioni a cooperative agricole, e loro consorzi, di terreni destinati a sede di impianti collettivi, degli impianti stessi e loro pertinenze possono essere disposte secondo la disciplina di cui all'art. 11 della L. 386/1976 Sito esterno, purchè i relativi atti di trasferimento siano stipulati entro il 31 dicembre 1998. Successivamente, le cessioni vengono disposte ai sensi della normativa regionale per l'alienazione del patrimonio disponibile della Regione.
7. I beni immobili pervenuti alla Regione a seguito della soppressione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo e relativi alla gestione ad esaurimento della Riforma fondiaria che nel rispetto della normativa urbanistica possono essere destinati ad utilizzazioni complementari alla agricoltura, forestali o extra agricole, possono essere alienati ad un prezzo non inferiore a quello stabilito dall'Ufficio tecnico erariale, secondo le modalità fissate dalle norme per l'alienazione del patrimonio disponibile della Regione.
8. I terreni e le opere pervenuti alla Regione a seguito della soppressione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo e relativi alla Gestione ad esaurimento della Riforma fondiaria destinati e destinabili ad uso di pubblico e generale interesse, o a fini di assistenza, di educazione, di culto, possono essere trasferiti gratuitamente in proprietà alle amministrazioni pubbliche o agli enti interessati.
9. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, si osservano le norme di cui agli articoli 10 e 11 della L.386/1976 Sito esterno.

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