LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1998, n. 31
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 30 MAGGIO 1997, N. 15 RECANTE " NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34 ". NORME IN MATERIA DI BENI IMMOBILI DI RIFORMA FONDIARIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 128 del 12 ottobre 1998
INDICE
Art. 1 - Integrazione dell'art. 1
Art. 2 -
Modifica all'art. 2
Art. 3 -
Integrazione dell'art. 3
Art. 4 -
Modifiche all'art. 24
Art. 5 -
Modifica all'art. 28
Art. 6 -
Modifica all'art. 30
Art. 7 -
Integrazione dell'art. 33
Art. 8 -
Beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10, 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386
Art. 9 -
Dichiarazione d'urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Integrazione dell'art. 1
1.
Dopo il comma 2 dell'art. 1 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 " Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34 " è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. La Regione e gli enti locali esercitano le funzioni conferite dal D. Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 , secondo le norme della presente legge. ".
Art. 2
Modifica all'art. 2
1.
La lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 15/1997 è sostituita dalla seguente:
"g) la disciplina generale in materia di offerta dei prodotti agricoli e di regolamentazione dei mercati, ivi comprese le forme organizzative, nonchè le relative funzioni di rilievo regionale specificate con apposito atto; ".
Art. 3
Integrazione dell'art. 3
1.
Al comma 2 dell'art.3 della L.R. 15/97 è aggiunta la seguente lettera:
"1 bis. le funzioni amministrative non comprese nella lettera g) del comma 1 dell'art.2. ".
Art. 4
Modifiche all'art. 24
1.
Il comma 3 dell'art. 24 della L.R. 15/1997 è sostituito dal seguente:
"3. Le Province con carenza di personale anche dopo l'integrazione fra strutture e organici possono ricorrere, in via straordinaria d'intesa con la Regione e nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti, ad assunzioni qualora la Regione stessa non abbia assegnato proprio personale mediante mobilità ".
2.
Dopo il comma 3 dell'art. 24 della L.R. 15/1997 è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. In attuazione del comma 3 o per l'utilizzo, in alternativa, delle forme di gestione flessibile di cui al comma 1 dell'art. 20, la Giunta regionale assegna, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a decorrere dall'esercizio 1998 e fino alla attuazione delle disposizioni di cui all'art. 25, le somme individuate in applicazione delle intese di cui al comma 2. ".
Art. 5
Modifica all'art. 28
1.
Dopo il comma 3 dell'art. 28 della L.R. 15/1997 è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. Sono altresì a carico della Regione gli oneri relativi ai beni immobili o alle porzioni di beni immobili utilizzati in modo esclusivo per l'esercizio di funzioni di competenza di Province e Comunità montane in sostituzione dei beni immobili assegnati dalla Regione. In ogni caso tale importo non dovrà superare l'importo originariamente assegnato a norma del comma 3. ".
Art. 6
Modifica all'art. 30
1.
Nell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 30 della L.R. 15/1997 l'anno
" 1997 "
è sostituito con l'anno " 1999 ".
Art. 7
Integrazione dell'art. 33
1.
Al comma 2 dell'art. 33 della L.R. 15/1997, dopo la parola
" previste "
sono inserite le seguenti parole: " al comma 3 bis dell'art. 24 e ".
Art. 8
Beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10, 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386
1. In attuazione dell'art. 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146 , la Regione adegua la normativa fissata dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386 in ordine ai beni immobili della riforma fondiaria, secondo quanto disposto dai seguenti commi.
2. I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria sono espletati dalla Regione, a decorrere dal 1° gennaio 1999, tramite proprie strutture organizzative e la gestione speciale di cui all'art. 7 della legge regionale 1 aprile 1993, n. 18 cessa alla data del 31 dicembre 1998.
3. Il riservato dominio a favore della Regione sui terreni assegnati ai sensi dell'art. 10 della L. 386/1976 permane fino al pagamento della decima annualità del prezzo di assegnazione. Le successive annualità, ai sensi dell'art. 10 della L. 386/1976 , restano oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le norme e privilegi stabiliti per le imposte dirette.
4. I terreni, per un periodo di cinque anni a decorrere dal momento della cessazione del riservato dominio di cui al comma 3:
a) sono soggetti ai vincoli, alle limitazioni e ai divieti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379 ;
b) possono essere alienati esclusivamente a favore dei soggetti, al prezzo e alle condizioni previsti dai commi 5 e 6 dell'art. 10 della L.386/1976 .
5. I terreni agricoli pervenuti alla Regione in base alle leggi di riforma fondiaria a seguito della soppressione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo, che siano o ritornino nella disponibilità della Regione stessa, sono assegnati alle condizioni previste dalla normativa vigente per la formazione della proprietà diretto-coltivatrice.
6. Le cessioni a cooperative agricole, e loro consorzi, di terreni destinati a sede di impianti collettivi, degli impianti stessi e loro pertinenze possono essere disposte secondo la disciplina di cui all'art. 11 della L. 386/1976 , purchè i relativi atti di trasferimento siano stipulati entro il 31 dicembre 1998. Successivamente, le cessioni vengono disposte ai sensi della normativa regionale per l'alienazione del patrimonio disponibile della Regione.
7. I beni immobili pervenuti alla Regione a seguito della soppressione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo e relativi alla gestione ad esaurimento della Riforma fondiaria che nel rispetto della normativa urbanistica possono essere destinati ad utilizzazioni complementari alla agricoltura, forestali o extra agricole, possono essere alienati ad un prezzo non inferiore a quello stabilito dall'Ufficio tecnico erariale, secondo le modalità fissate dalle norme per l'alienazione del patrimonio disponibile della Regione.
8. I terreni e le opere pervenuti alla Regione a seguito della soppressione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo e relativi alla Gestione ad esaurimento della Riforma fondiaria destinati e destinabili ad uso di pubblico e generale interesse, o a fini di assistenza, di educazione, di culto, possono essere trasferiti gratuitamente in proprietà alle amministrazioni pubbliche o agli enti interessati.
9. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, si osservano le norme di cui agli articoli 10 e 11 della L.386/1976 .
Art. 9
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 9 ottobre 1998 ANTONIO LA FORGIA