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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 ottobre 1998, n. 32

CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AL "CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICO-POLITICA SULLO STRAGISMO" PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ RELATIVE AL TRIENNIO 1998-2000

Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 128 del 12 ottobre 1998

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Allo scopo di assicurare - al patrimonio storico, morale e civile della collettività nazionale e regionale in particolare - la raccolta, la conservazione e l'approfondimento della documentazione relativa al fenomeno dello stragismo e del terrorismo dal 1945 ad oggi per promuovere la conoscenza e lo studio del fenomeno stragista terroristico nei suoi diversi aspetti, la Regione Emilia-Romagna concorre alla realizzazione delle attività di studio, ricerca e documentazione del "Centro di documentazione storico-politica sullo stragismo" relative al triennio 1998/2000 mediante la concessione di un contributo annuale per ciascuno degli anni 1998/1999/2000.
Art. 2
1. Il contributo annuale viene concesso al "Centro di documentazione storico-politica sullo stragismo", in una unica soluzione, previa presentazione del piano annuale delle attività del Centro corredato dal relativo piano finanziario.
2. Il Centro dovrà presentare alla Regione, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza, una relazione che attesti la realizzazione delle attività programmate e che contenga gli elementi utili per la valutazione delle iniziative attuate col contributo regionale.
Art. 3
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante le disponibilità a tale specifico scopo accantonate nell'ambito del fondo globale di cui al capitolo 86350 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti di sviluppo", secondo l'esatta destinazione recata dalla voce n. 17 dell'elenco n. 2 allegato alla legge di approvazione del Bilancio per l'esercizio 1998 - L.R. 23 aprile 1998, n. 14 - secondo le modalità di attivazione previste dall'art. 11 della medesima legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 9 ottobre 1998 ANTONIO LA FORGIA

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