LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34
NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 14 GENNAIO 1997 , NONCHE' DI FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE CHE SVOLGONO ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA E SOCIO-ASSISTENZIALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003
Art. 1
Autorizzazione
1. Il funzionamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in possesso dei requisiti minimi stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con d.P.R. 14 gennaio 1997 è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione secondo le norme della presente legge. E' subordinato altresì al rilascio di specifica autorizzazione il funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio- assistenziale.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Giunta regionale può stabilire requisiti minimi integrativi rispetto a quelli previsti dal d.P.R. 14 gennaio 1997 , nonchè requisiti minimi per l'esercizio di attività sanitarie non contemplate dal d.P.R.
3. La Giunta regionale con propria direttiva, sentita la commissione consiliare Sicurezza Sociale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge stabilisce i requisiti minimi generali e specifici per l'esercizio di attività socio-sanitarie e socio- assistenziali. La Giunta regionale disciplina altresì nei termini di cui al comma 2, il coordinamento delle procedure concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie con quelle socio-sanitarie e socio-assistenziali.
4. La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 3 del d.P.R. 14 gennaio 1997 non si applica agli ampliamenti ed alle trasformazioni di strutture pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino interventi di carattere strutturale e siano conseguenti a determinazioni contenute nei Piani attuativi locali approvati dalla Regione. La medesima disposizione non si applica alle strutture già autorizzate, relativamente alle trasformazioni ed agli ampliamenti di superficie in corso alla data dell'entrata in vigore della presenta legge, che non comportino aumento di ricettività o modifiche delle attività autorizzate. In caso di ampliamento o ristrutturazione edilizia di strutture private già autorizzate, l'adeguamento è limitato alle sole porzioni oggetto di intervento. Resta comunque fermo l'obbligo dell'adeguamento delle strutture pubbliche e private ai sensi dell'art. 7.