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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34

NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 14 GENNAIO 1997 Sito esterno, NONCHE' DI FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE CHE SVOLGONO ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA E SOCIO-ASSISTENZIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003

Art. 2
Accreditamento
1. Le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1 che intendono erogare prestazioni nell'ambito o per conto del Servizio sanitario regionale debbono ottenere preventivamente l'accreditamento secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
2. L'accreditamento è titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni, tenuto conto di quanto previsto al comma 7 dell'art. 2 del d.P.R. 14 gennaio 1997 Sito esterno.
3. Gli indirizzi regionali relativi ai rapporti fondati sull'accreditamento sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare. Tali indirizzi riguardano distintamente le prestazioni a rilievo locale e quella a valenza multizonale o regionale e sono adottati anche sentite le associazioni rappresentative dei soggetti erogatori.
4. Gli accordi che regolano i rapporti di cui al comma 3 sono stipulati rispettivamente dalla Regione e dalle Aziende unità sanitarie locali, sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale.
5. La legge regionale di riforma organica dell'assistenza sociale detta norme in materia di accreditamento delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, ivi comprese le residenze sanitarie assistenziali.

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