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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34

NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 14 GENNAIO 1997 Sito esterno, NONCHE' DI FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE CHE SVOLGONO ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA E SOCIO-ASSISTENZIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003

Art. 3
Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione
1. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie sono attribuite ai Comuni.
2. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione al funzionamento e la vigilanza sulle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali sono attribuite ai comuni che le esercitano anche avvalendosi dei servizi dell'azienda Unità sanitaria locale, secondo le modalità e i termini stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 1 comma 3. La Giunta regionale disciplina altresì le modalità per la raccolta e l'aggiornamento dei dati sulle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui alla presente legge.
3. Qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda aprire, ampliare o trasformare strutture sanitarie rientranti in una delle tipologie previste al comma 1 dell'art. 4 del d.P.R. 14 gennaio 1997 Sito esterno, ovvero strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, ovvero esercitare le attività di assistenza sanitaria di cui al comma 2 dell'art. 1, deve presentare domanda al Comune nel quale la struttura è ubicata. Il modello di domanda è stabilito dalla Regione con deliberazione adottata dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

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