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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34

NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 14 GENNAIO 1997 Sito esterno, NONCHE' DI FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE CHE SVOLGONO ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA E SOCIO-ASSISTENZIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003

Titolo II
ACCREDITAMENTO
Art. 8
Requisiti per l'accreditamento
1. La determinazione dei requisiti ulteriori per l'accreditamento di cui al comma 4 dell'art. 2 del d.P.R. 14 gennaio 1997 Sito esterno, uniformi per le strutture pubbliche e private, è effettuata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con riferimento alle funzioni sanitarie individuate dalla programmazione regionale per garantire i livelli di assistenza sanitaria previsti dal Piano sanitario nazionale. Tali requisiti possono essere stabiliti anche con distinti provvedimenti in relazione alla diversa tipologia delle strutture secondo la classificazione di cui alle lettere a, b, e c del comma 1 dell'art. 4 del d.P.R. 14 gennaio 1997 Sito esterno.
2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità ed i termini entro cui i soggetti che intendono essere accreditati devono presentare apposita domanda alla Regione.
3. Il Direttore generale competente in materia di sanità attiva d'ufficio, previa diffida al Direttore generale dell'Azienda sanitaria, il procedimento di accreditamento, qualora non sia stata presentata, entro il termine previsto, la domanda di accreditamento da parte delle strutture pubbliche.
Art. 9
Procedura per l'accreditamento
1. La Regione verifica il possesso dei requisiti per l'accreditamento avvalendosi dell'Agenzia sanitaria regionale. A tal fine la Direzione regionale competente in materia di sanità trasmette all'Agenzia le domande pervenute e la relativa documentazione ovvero, nel caso di cui al comma 3 dell'art. 8, l'elenco delle strutture pubbliche da sottoporre a verifica.
2. L'Agenzia sanitaria regionale provvede all'esame della documentazione e compie le visite di verifica, direttamente o avvalendosi di soggetti qualificati, sulla base delle modalità prestabilite dalla Giunta regionale e fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni nazionali in materia.
3. Effettuata la verifica l'Agenzia sanitaria regionale trasmette alla Direzione regionale competente in materia di sanità una relazione motivata in ordine alla accreditabilità o meno della struttura.
4. L'Assessore regionale competente in materia di sanità, sulla base della proposta del Direttore generale competente in materia di sanità, e valutato il parere eventualmente espresso dalla Conferenza dei Sindaci, concede o nega l'accreditamento con proprio decreto, che costituisce provvedimento definitivo. Il provvedimento deve essere adottato entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda di accreditamento.
5. L'accreditamento può essere concesso anche con prescrizioni. In tal caso il provvedimento stabilisce il termine massimo per l'adeguamento ed entro il quale l'Agenzia sanitaria provvede ad una nuova verifica secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
Art. 10
Verifica dell'accreditamento
1. L'accreditamento ha validità triennale dalla data di concessione e può essere rinnovato, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione, almeno sei mesi prima della scadenza del triennio. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale.
2. L'Agenzia sanitaria regionale trasmette al Direttore generale competente in materia di sanità una relazione motivata concernente la domanda di rinnovo dell'accreditamento, sulla base dell'esame del questionario di autovalutazione e previo espletamento, se ritenuto necessario, delle procedure di verifica di cui al comma 2 dell'art. 9.
3. L'Assessore regionale competente in materia di sanità rinnova o meno l'accreditamento su proposta del Direttore generale competente in materia di sanità.
4. Nel corso del triennio di validità dell'accreditamento la Regione può verificare la permanenza dei requisiti avvalendosi dell'Agenzia sanitaria regionale, la quale provvede con le modalità indicate al comma 2 dell'art. 9.
5. Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di requisiti per l'accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell'assistenza, l'Assessore regionale competente in materia di sanità revoca, previa diffida, l'accreditamento.
6. L'Assessore regionale competente in materia di sanità può revocare, altresì, l'accreditamento a seguito di accertamento della violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio sanitario regionale.
7. La revoca dell'accreditamento comporta l'immediata decadenza dai rapporti di cui al comma 5 dell'art. 8 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno come modificato dal D.Lgs 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno.
Art. 11
Elenco dei soggetti accreditati
1. La Regione pubblica annualmente sul proprio Bollettino ufficiale l'elenco dei soggetti accreditati distinti per classe di appartenenza della struttura e per tipologia di prestazioni erogabili.
2. La Regione e le Aziende unità sanitarie locali individuano, secondo la rispettiva competenza, i soggetti accreditati con i quali instaurare i rapporti di cui al comma 5 dell'art. 8 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, tenuto conto dei piani annuali preventivi, nell'ambito dei livelli di spesa contestualmente definiti e con riferimento agli indirizzi regionali di cui all'art. 2 della presente legge.
3. Ciascuna Azienda unità sanitaria locale pubblica l'elenco dei soggetti accreditati con i quali ha instaurato rapporti, con l'indicazione delle tipologie delle prestazioni e dei relativi volumi che ciascuno di essi eroga a carico del Servizio sanitario regionale.

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