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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34

NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 14 GENNAIO 1997 Sito esterno

(modificato titolo da art. 62 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 marzo 2003 n. 2

Art. 1

(modificato comma 1 art. 62 L.R. 12 marzo 2003 n. 2 e abrogato comma 3 da art. 64 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)

Autorizzazione
1. Il funzionamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in possesso dei requisiti minimi stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con d.P.R. 14 gennaio 1997 è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione secondo le norme della presente legge. Sito esterno
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Giunta regionale può stabilire requisiti minimi integrativi rispetto a quelli previsti dal d.P.R. 14 gennaio 1997 Sito esterno, nonchè requisiti minimi per l'esercizio di attività sanitarie non contemplate dal d.P.R.
3. abrogato
4. La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 3 del d.P.R. 14 gennaio 1997 Sito esterno non si applica agli ampliamenti ed alle trasformazioni di strutture pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino interventi di carattere strutturale e siano conseguenti a determinazioni contenute nei Piani attuativi locali approvati dalla Regione. La medesima disposizione non si applica alle strutture già autorizzate, relativamente alle trasformazioni ed agli ampliamenti di superficie in corso alla data dell'entrata in vigore della presenta legge, che non comportino aumento di ricettività o modifiche delle attività autorizzate. In caso di ampliamento o ristrutturazione edilizia di strutture private già autorizzate, l'adeguamento è limitato alle sole porzioni oggetto di intervento. Resta comunque fermo l'obbligo dell'adeguamento delle strutture pubbliche e private ai sensi dell'art. 7.

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