LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34
NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 14 GENNAIO 1997
(modificato titolo da art. 62 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 2
(abrogato comma 5 da art. 64 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)
Accreditamento
1. Le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1 che intendono erogare prestazioni nell'ambito o per conto del Servizio sanitario regionale debbono ottenere preventivamente l'accreditamento secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
2. L'accreditamento è titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, tenuto conto di quanto previsto al comma 7 dell'art. 2 del d.P.R. 14 gennaio 1997 .
3. Gli indirizzi regionali relativi ai rapporti fondati sull'accreditamento sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare. Tali indirizzi riguardano distintamente le prestazioni a rilievo locale e quella a valenza multizonale o regionale e sono adottati anche sentite le associazioni rappresentative dei soggetti erogatori.
4. Gli accordi che regolano i rapporti di cui al comma 3 sono stipulati rispettivamente dalla Regione e dalle Aziende unità sanitarie locali, sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale.
5. abrogato