LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34
NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 14 GENNAIO 1997
(modificato titolo da art. 62 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
(sostituito comma 3 da art. 62 L.R. 12 marzo 2003 n. 2 e abrogato comma
Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione
1. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie sono attribuite ai Comuni.
2. abrogato
3. Qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda aprire, ampliare o trasformare strutture sanitarie rientranti in una delle tipologie previste al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 , ovvero esercitare le attività di assistenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 1, deve presentare domanda al Comune nel quale la struttura è ubicata. Il modello di domanda è stabilito dalla Regione con deliberazione adottata dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.